Art. 3.
    Inserimento del titolo I-bis nella legge regionale n. 47/1991
    1.  Dopo  l'Art.  5  della  legge regionale n. 47/1991, da ultimo
modificato  dall'Art. 2 della presente legge, e' inserito il seguente
titolo:
                            «Titolo I-bis
PROCEDIMENTO  PER  LA  CONCESSIONE  DEI CONTRIBUTI DIRETTI A FAVORIRE
L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLE CIVILI ABITAZIONI
                DOVE SONO RESIDENTI PERSONE DISABILI.
    Art.   5-bis   (Esercizio   delle  funzioni  di  concessione  dei
contributi    regionali    per    l'eliminazione    delle    barriere
architettoniche  nelle  civili abitazioni dove sono residenti persone
disabili).  -  1.  Alla concessione dei contributi di cui all'Art. 4,
comma  2,  provvedono  i comuni, secondo le disposizioni del presente
titolo.
    2.  I comuni possono associarsi per l'esercizio della funzione di
concessione dei contributi di cui all'Art. 4, comma 2.
    3.  I  comuni  che  si  associano ai sensi del comma 2, nell'atto
associativo  disciplinano,  tra l'altro, il procedimento diretto alla
concessione  dei  contributi,  in  attuazione  del regolamento di cui
all'Art.  5-quater.  Per  quanto  non previsto dall'atto associativo,
alla  disciplina  del procedimento provvede l'ente responsabile della
gestione associata.
    4.  I  comuni  che partecipano all'associazione di cui al comma 2
sono tenuti a dare pubblicita' ai procedimenti per la concessione dei
contributi.
    5. Se attivata entro il termine del 31 dicembre 2005, la gestione
associata  di  cui al comma 2 puo' accedere ai contributi della legge
regionale  n.  40  del  2001  (Disposizioni  in  materia  di riordino
territoriale  e di incentivazione delle forme associative di comuni),
secondo  quanto previsto dal programma di riordino territoriale e dai
provvedimenti attuativi.
    Art.  5-ter (Interventi ammessi al contributo). - 1. Sono ammessi
ai   contributi   previsti   nel   presente   titolo  gli  interventi
concernenti:
      a) civili  abitazioni  dove  abbiano  la  residenza  anagrafica
persone  disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti
di  carattere  motorio,  ovvero  civili  abitazioni  dove  abbiano la
residenza  anagrafica  persone disabili con menomazioni o limitazioni
sensoriali permanenti;
      b) condomini  di civili abitazioni dove risiedono i soggetti di
cui alla lettera a).
    Art.  5-quater  (Regolamento  regionale  relativo alle domande di
contributo). - 1. Al fine di assicurare l'omogenea applicazione della
disciplina  del  presente titolo su tutto il territorio della Regione
ed  al  fine  di  garantire  a  tutte  le persone disabili parita' di
trattamento  nella  concessione  dei contributi concernenti le civili
abitazioni  di  cui  all'Art.  5-ter,  con regolamento, da approvarsi
entro   centottanta   giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
articolo, sono disciplinati:
      a) criteri  e  modalita'  di  assegnazione  dei  contributi  in
relazione:
        1) alla gravita' della disabilita' accertata dando diritto di
precedenza ai soggetti con invalidita' totale non deambulanti;
        2)  alle  caratteristiche  degli  interventi  edilizi  e alla
tipologia delle apparecchiature e degli interventi di adeguamento che
possono accedere alla richiesta di contributo;
        3) al reddito del soggetto beneficiario del contributo;
      b) criteri   e  modalita'  di  quantificazione  del  contributo
massimo erogabile a ciascun richiedente, in relazione:
        1) al costo complessivo dell'intervento;
        2)   al   rapporto  tra  le  richieste  di  contributi  e  le
disponibilita' finanziarie;
      c) modalita' di presentazione delle domande e documentazione da
allegare alle stesse.».