Art. 3. Inserimento del titolo I-bis nella legge regionale n. 47/1991 1. Dopo l'Art. 5 della legge regionale n. 47/1991, da ultimo modificato dall'Art. 2 della presente legge, e' inserito il seguente titolo: «Titolo I-bis PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI DIRETTI A FAVORIRE L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLE CIVILI ABITAZIONI DOVE SONO RESIDENTI PERSONE DISABILI. Art. 5-bis (Esercizio delle funzioni di concessione dei contributi regionali per l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni dove sono residenti persone disabili). - 1. Alla concessione dei contributi di cui all'Art. 4, comma 2, provvedono i comuni, secondo le disposizioni del presente titolo. 2. I comuni possono associarsi per l'esercizio della funzione di concessione dei contributi di cui all'Art. 4, comma 2. 3. I comuni che si associano ai sensi del comma 2, nell'atto associativo disciplinano, tra l'altro, il procedimento diretto alla concessione dei contributi, in attuazione del regolamento di cui all'Art. 5-quater. Per quanto non previsto dall'atto associativo, alla disciplina del procedimento provvede l'ente responsabile della gestione associata. 4. I comuni che partecipano all'associazione di cui al comma 2 sono tenuti a dare pubblicita' ai procedimenti per la concessione dei contributi. 5. Se attivata entro il termine del 31 dicembre 2005, la gestione associata di cui al comma 2 puo' accedere ai contributi della legge regionale n. 40 del 2001 (Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni), secondo quanto previsto dal programma di riordino territoriale e dai provvedimenti attuativi. Art. 5-ter (Interventi ammessi al contributo). - 1. Sono ammessi ai contributi previsti nel presente titolo gli interventi concernenti: a) civili abitazioni dove abbiano la residenza anagrafica persone disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti di carattere motorio, ovvero civili abitazioni dove abbiano la residenza anagrafica persone disabili con menomazioni o limitazioni sensoriali permanenti; b) condomini di civili abitazioni dove risiedono i soggetti di cui alla lettera a). Art. 5-quater (Regolamento regionale relativo alle domande di contributo). - 1. Al fine di assicurare l'omogenea applicazione della disciplina del presente titolo su tutto il territorio della Regione ed al fine di garantire a tutte le persone disabili parita' di trattamento nella concessione dei contributi concernenti le civili abitazioni di cui all'Art. 5-ter, con regolamento, da approvarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, sono disciplinati: a) criteri e modalita' di assegnazione dei contributi in relazione: 1) alla gravita' della disabilita' accertata dando diritto di precedenza ai soggetti con invalidita' totale non deambulanti; 2) alle caratteristiche degli interventi edilizi e alla tipologia delle apparecchiature e degli interventi di adeguamento che possono accedere alla richiesta di contributo; 3) al reddito del soggetto beneficiario del contributo; b) criteri e modalita' di quantificazione del contributo massimo erogabile a ciascun richiedente, in relazione: 1) al costo complessivo dell'intervento; 2) al rapporto tra le richieste di contributi e le disponibilita' finanziarie; c) modalita' di presentazione delle domande e documentazione da allegare alle stesse.».