Art. 4.
    Inserimento dell'Art. 10-bis nella legge regionale n. 47/1991
    1. Dopo l'Art. 10 della legge regionale n. 47/1991 e' aggiunto il
seguente:
    «Art. 10-bis (Norma transitoria relativa ai procedimenti pendenti
ai  sensi  della  legge  n.  13/1989). - 1. Con decreto del dirigente
competente, la Regione approva una graduatoria con la quale individua
le persone disabili con invalidita' totale non deambulanti ammesse al
contributo per la realizzazione di opere dirette al superamento delle
barriere  architettoniche, tra coloro che hanno presentato domanda ai
sensi  degli  articoli  8, 9, 10, 11 e 12 della legge n. 13/1989 alla
data  del  1° marzo  2003.  In  base  a  tale graduatoria, la Regione
anticipa  ai  comuni  le  risorse  gia' richieste allo Stato ai sensi
dell'Art.  10  della  legge   n.  13/1989  e  dallo stesso non ancora
erogate.
    2.  La  graduatoria di cui al comma 1 e' approvata nel termine di
sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo.
    3. Oltre alla graduatoria di cui al comma 1, al momento in cui lo
Stato  ripartira' il fondo speciale di cui all'Art. 10 della legge n.
13/1989,  con  decreto  del  dirigente competente, la Regione approva
un'altra  graduatoria  con la quale individua le persone disabili con
invalidita'  parziale  ammesse  al contributo per la realizzazione di
opere  dirette  al  superamento  delle  barriere architettoniche, tra
coloro che hanno presentato domanda ai sensi degli articoli 8, 9, 10,
11 e 12 della legge n. 13/1989 alla data del 1° marzo 2003.
    4.  In  relazione  alla graduatoria di cui al comma 3, la Regione
trasferisce  ai  comuni le risorse gia' richieste allo Stato ai sensi
dell'Art.  10  della  legge  n. 13/1989 quando lo Stato ripartira' il
fondo  speciale  per  le  barriere architettoniche di cui al medesimo
Art. 10 della legge n. 13/1989.
    5.  Le  graduatorie  di  cui  ai  commi  1 e 3 sono approvate con
riferimento a quanto previsto dalla legge n. 13/1989.».