Art. 4. Inserimento dell'Art. 10-bis nella legge regionale n. 47/1991 1. Dopo l'Art. 10 della legge regionale n. 47/1991 e' aggiunto il seguente: «Art. 10-bis (Norma transitoria relativa ai procedimenti pendenti ai sensi della legge n. 13/1989). - 1. Con decreto del dirigente competente, la Regione approva una graduatoria con la quale individua le persone disabili con invalidita' totale non deambulanti ammesse al contributo per la realizzazione di opere dirette al superamento delle barriere architettoniche, tra coloro che hanno presentato domanda ai sensi degli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 della legge n. 13/1989 alla data del 1° marzo 2003. In base a tale graduatoria, la Regione anticipa ai comuni le risorse gia' richieste allo Stato ai sensi dell'Art. 10 della legge n. 13/1989 e dallo stesso non ancora erogate. 2. La graduatoria di cui al comma 1 e' approvata nel termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo. 3. Oltre alla graduatoria di cui al comma 1, al momento in cui lo Stato ripartira' il fondo speciale di cui all'Art. 10 della legge n. 13/1989, con decreto del dirigente competente, la Regione approva un'altra graduatoria con la quale individua le persone disabili con invalidita' parziale ammesse al contributo per la realizzazione di opere dirette al superamento delle barriere architettoniche, tra coloro che hanno presentato domanda ai sensi degli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 della legge n. 13/1989 alla data del 1° marzo 2003. 4. In relazione alla graduatoria di cui al comma 3, la Regione trasferisce ai comuni le risorse gia' richieste allo Stato ai sensi dell'Art. 10 della legge n. 13/1989 quando lo Stato ripartira' il fondo speciale per le barriere architettoniche di cui al medesimo Art. 10 della legge n. 13/1989. 5. Le graduatorie di cui ai commi 1 e 3 sono approvate con riferimento a quanto previsto dalla legge n. 13/1989.».