Art. 6.
     Sostituzione dell'Art. 11 della legge regionale n. 47/1991
    1.  L'Art.  11 della legge regionale n. 47/1991 e' sostituito dal
seguente:
    «Art.  11  (Norma  finanziaria). - 1. Le risorse per l'attuazione
della  presente legge, escluso gli interventi di cui al titolo I-bis,
sono  quelle  stabilite annualmente nelle unita' previsionali di base
(UPB)  n.  214,  222,  231  e  233  del  bilancio  regionale  per  il
finanziamento del piano integrato sociale regionale di cui all'Art. 9
della  legge  regionale n. 72/1997 cosi' come modificato dall'Art. 18
della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42.
    2.  Il  programma  finanziario  di  cui all'Art. 9, comma 4 della
legge  regionale  n.  72/1997  determina  la  quota  di  risorse,  da
ripartire  alle  zone  socio-sanitarie,  riservate  al sostegno delle
proposte progettuali di cui all'Art. 5.
    3.  Per  gli  interventi  di  cui al titolo I-bis e' stanziata la
somma di Euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2005 e 2006.
    4.   Per   l'anticipazione  effettuata  dalla  Regione  ai  sensi
dell'art. 10-bis, comma 1 e' stanziata la somma di Euro 4.000.000 per
l'anno 2004.
    5.  Al  bilancio  di  previsione  2004  e al bilancio pluriennale
2004/2006  sono  apportate  le  seguenti  variazioni per competenza e
cassa:
      anno 2004:
        in  diminuzione:  UPB  n.  741  «Fondi - spese correnti», per
Euro 4.000.000;
        in  aumento:  UPB  n.  211 «Interventi nei trasporti e per la
mobilita' - spese correnti», per Euro 4.000.000;
      anno 2005:
        in  diminuzione:  UPB  n.  741  «Fondi - spese correnti», per
Euro 2.000.000;
        in  aumento:  UPB  n.  211 «Interventi nei trasporti e per la
mobilita' - spese correnti», per Euro 2.000.000;
      anno 2006:
        in  diminuzione:  UPB  n.  741  «Fondi - spese correnti», per
Euro 2.000.000;
        in  aumento:  UPB  n.  211 «Interventi nei trasporti e per la
mobilita' - spese correnti», per Euro 2.000.000.
    6.  Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge
di bilancio.».
    La  presente  legge  e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Toscana.

      Firenze, 29 dicembre 2003

                               MARTINI

La  presente  legge  e' stata approvata dal consiglio regionale nella
seduta del 23 dicembre 2003.