Art. 6. Sostituzione dell'Art. 11 della legge regionale n. 47/1991 1. L'Art. 11 della legge regionale n. 47/1991 e' sostituito dal seguente: «Art. 11 (Norma finanziaria). - 1. Le risorse per l'attuazione della presente legge, escluso gli interventi di cui al titolo I-bis, sono quelle stabilite annualmente nelle unita' previsionali di base (UPB) n. 214, 222, 231 e 233 del bilancio regionale per il finanziamento del piano integrato sociale regionale di cui all'Art. 9 della legge regionale n. 72/1997 cosi' come modificato dall'Art. 18 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42. 2. Il programma finanziario di cui all'Art. 9, comma 4 della legge regionale n. 72/1997 determina la quota di risorse, da ripartire alle zone socio-sanitarie, riservate al sostegno delle proposte progettuali di cui all'Art. 5. 3. Per gli interventi di cui al titolo I-bis e' stanziata la somma di Euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2005 e 2006. 4. Per l'anticipazione effettuata dalla Regione ai sensi dell'art. 10-bis, comma 1 e' stanziata la somma di Euro 4.000.000 per l'anno 2004. 5. Al bilancio di previsione 2004 e al bilancio pluriennale 2004/2006 sono apportate le seguenti variazioni per competenza e cassa: anno 2004: in diminuzione: UPB n. 741 «Fondi - spese correnti», per Euro 4.000.000; in aumento: UPB n. 211 «Interventi nei trasporti e per la mobilita' - spese correnti», per Euro 4.000.000; anno 2005: in diminuzione: UPB n. 741 «Fondi - spese correnti», per Euro 2.000.000; in aumento: UPB n. 211 «Interventi nei trasporti e per la mobilita' - spese correnti», per Euro 2.000.000; anno 2006: in diminuzione: UPB n. 741 «Fondi - spese correnti», per Euro 2.000.000; in aumento: UPB n. 211 «Interventi nei trasporti e per la mobilita' - spese correnti», per Euro 2.000.000. 6. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.». La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 29 dicembre 2003 MARTINI La presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 23 dicembre 2003.