(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della
              Regione Toscana n. 1 del 2 gennaio 2004)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
      Modifiche all'art l6-bis della legge regionale n. 42/1998
    1.  Il  comma 13 dell'Art. 16-bis della legge regionale 31 luglio
1998,  n.  42  (Norme  per  il trasporto pubblico locale), introdotto
dall'Art. 12, legge regionale n. 33/2003, e' sostituito dal seguente:
    «13. Il bando di gara puo' stabilire, ai sensi dell'Art. 33 della
direttiva   93/38/CEE   (Direttiva  del  Consiglio  che  coordina  le
procedure  di  appalto  degli  enti  erogatori di acqua e di energia,
degli  enti  che  forniscono servizi di trasporto, nonche' degli enti
che  operano  nel  settore delle telecomunicazioni), l'obbligo, per i
soggetti  di  cui  al  comma  1,  lettere,  b),  c), d), e) ed f), di
costituire  un  consorzio  in  forma  di  societa'  per  azioni  o  a
responsabilita'  limitata,  con  impegno  ad operare in modo unitario
nello  svolgimento  del  contratto  di  servizio,  ferma  restando la
responsabilita'  solidale  dei soggetti partecipanti al consorzio nei
confronti  del soggetto aggiudicatore. In tal caso l'offerta contiene
l'impegno a costituire un consorzio in forma di societa' per azioni o
a  responsabilita'  limitata,  ovvero  a  costituire una societa' per
azioni  o  una  societa'  a  responsabilita'  limitata.  Nel  caso di
consorzi  di  cui  alle  lettere  b)  e  c),  il  consorzio,  con  le
caratteristiche  di  cui al presente comma, e' costituito fra tutti i
singoli  consorziati  per conto dei quali il consorzio ha partecipato
alla   gara,   senza   che   cio'   escluda   la  responsabilita'  di
quest'ultimo.».