(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 1 del 2 gennaio 2004) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifiche all'art l6-bis della legge regionale n. 42/1998 1. Il comma 13 dell'Art. 16-bis della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale), introdotto dall'Art. 12, legge regionale n. 33/2003, e' sostituito dal seguente: «13. Il bando di gara puo' stabilire, ai sensi dell'Art. 33 della direttiva 93/38/CEE (Direttiva del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto, nonche' degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni), l'obbligo, per i soggetti di cui al comma 1, lettere, b), c), d), e) ed f), di costituire un consorzio in forma di societa' per azioni o a responsabilita' limitata, con impegno ad operare in modo unitario nello svolgimento del contratto di servizio, ferma restando la responsabilita' solidale dei soggetti partecipanti al consorzio nei confronti del soggetto aggiudicatore. In tal caso l'offerta contiene l'impegno a costituire un consorzio in forma di societa' per azioni o a responsabilita' limitata, ovvero a costituire una societa' per azioni o una societa' a responsabilita' limitata. Nel caso di consorzi di cui alle lettere b) e c), il consorzio, con le caratteristiche di cui al presente comma, e' costituito fra tutti i singoli consorziati per conto dei quali il consorzio ha partecipato alla gara, senza che cio' escluda la responsabilita' di quest'ultimo.».