Art. 2.
     Modifiche all'Art. 16-ter della legge regionale n. 42/1998
    1.  Il comma 2 dell'Art. 16-bis della legge regionale n. 42/1998,
e' sostituito dal seguente:
    «2.  Per  i soggetti di cui all'Art. 16-bis, comma 1, lettere d),
e)  ed f), i requisiti economico-finanziari e tecnico-riorganizzativi
debbono  essere  posseduti  dalla  mandataria, o da una delle imprese
consorziate  o  facenti  parte del gruppo, nella misura minima del 50
per  cento;  la  restante quota deve essere posseduta cumulativamente
dalle  mandanti,  o  dalle  imprese  consorziate  o facenti parte del
gruppo, ciascuna nella misura minima del 20 per cento.».