Art. 2. Modifiche all'Art. 16-ter della legge regionale n. 42/1998 1. Il comma 2 dell'Art. 16-bis della legge regionale n. 42/1998, e' sostituito dal seguente: «2. Per i soggetti di cui all'Art. 16-bis, comma 1, lettere d), e) ed f), i requisiti economico-finanziari e tecnico-riorganizzativi debbono essere posseduti dalla mandataria, o da una delle imprese consorziate o facenti parte del gruppo, nella misura minima del 50 per cento; la restante quota deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti, o dalle imprese consorziate o facenti parte del gruppo, ciascuna nella misura minima del 20 per cento.».