(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 7 del 13 febbraio 2004) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Emana il seguente regolamento: Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina i criteri generali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (di seguito erp) ai sensi del comma 41, lettera m), dell'Art. 3 della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59). 2. Sono considerati alloggi di erp, ai fini dell'applicazione del presente regolamento, gli alloggi realizzati o recuperati da enti pubblici a totale carico o con il concorso o il contributo dello Stato o della Regione, nonche' quelli acquisiti a qualunque titolo, realizzati o recuperati dagli enti locali o da enti pubblici, per le finalita' sociali proprie dell'erp, relative ai soggetti aventi i requisiti per l'assegnazione e la permanenza di cui ai successivi articoli e all'allegato 1. 3. Ai fini del presente regolamento gli alloggi di erp si distinguono in: a) alloggi realizzati, recuperati o acquisiti, i cui canoni concorrono alla copertura di oneri di realizzazione, recupero o acquisizione, nonche' di costi di gestione; b) alloggi realizzati, recuperati o acquisiti, il cui assegnatario corrisponde un canone che copre oneri di realizzazione, recupero o acquisizione, nonche' costi di gestione. 4. Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento, gli alloggi: a) realizzali dalle cooperative edilizie per i propri soci; b) realizzati o recuperati con programmi di edilizia agevolata o convenzionata, purche' non realizzati da enti pubblici e gia' utilizzati per le finalita' dell'erp; c) di proprieta' di enti pubblici previdenziali, purche' non realizzati o recuperati a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o della Regione; d) di servizio oggetto di concessione amministrativa in ragione dell'esercizio di particolari funzioni attribuite a pubblici dipendenti. 5. L'assegnazione e la gestione degli alloggi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 17 e 18, alla legge 15 febbraio 1980, n. 25, alla legge 25 marzo 1982, n. 94, alla legge 5 aprile 1985, n. 118 e alla legge 23 dicembre 1986, n. 899, sono disciplinate dalle disposizioni previste dalle leggi medesime.