(Pubblicata  nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione
                Lombardia n. 7 del 13 febbraio 2004)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                                Emana
il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                  Oggetto e ambito di applicazione
    1.  Il  presente  regolamento  disciplina  i criteri generali per
l'assegnazione  e  la gestione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica  (di  seguito  erp)  ai  sensi  del  comma  41,  lettera m),
dell'Art.  3 della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del
sistema   delle   autonomie  in  Lombardia.  Attuazione  del  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi  dello  Stato  alle  regioni  ed  agli enti locali, in
attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).
    2. Sono considerati alloggi di erp, ai fini dell'applicazione del
presente  regolamento,  gli  alloggi  realizzati o recuperati da enti
pubblici  a  totale  carico  o  con il concorso o il contributo dello
Stato  o  della Regione, nonche' quelli acquisiti a qualunque titolo,
realizzati  o recuperati dagli enti locali o da enti pubblici, per le
finalita'  sociali  proprie  dell'erp,  relative ai soggetti aventi i
requisiti  per  l'assegnazione  e  la permanenza di cui ai successivi
articoli e all'allegato 1.
    3.  Ai  fini  del  presente  regolamento  gli  alloggi  di erp si
distinguono in:
      a) alloggi  realizzati,  recuperati  o  acquisiti, i cui canoni
concorrono  alla  copertura  di  oneri  di  realizzazione, recupero o
acquisizione, nonche' di costi di gestione;
      b) alloggi   realizzati,   recuperati   o   acquisiti,  il  cui
assegnatario  corrisponde un canone che copre oneri di realizzazione,
recupero o acquisizione, nonche' costi di gestione.
    4.  Sono  esclusi dall'applicazione del presente regolamento, gli
alloggi:
      a) realizzali dalle cooperative edilizie per i propri soci;
      b) realizzati  o recuperati con programmi di edilizia agevolata
o  convenzionata,  purche'  non  realizzati  da  enti pubblici e gia'
utilizzati per le finalita' dell'erp;
      c) di  proprieta'  di  enti pubblici previdenziali, purche' non
realizzati  o  recuperati  a  totale  carico  o  con  il  concorso  o
contributo dello Stato o della Regione;
      d) di servizio oggetto di concessione amministrativa in ragione
dell'esercizio   di   particolari   funzioni  attribuite  a  pubblici
dipendenti.
    5.  L'assegnazione  e la gestione degli alloggi di cui alla legge
4 marzo  1952, n. 137, articoli 17 e 18, alla legge 15 febbraio 1980,
n.  25, alla legge 25 marzo 1982, n. 94, alla legge 5 aprile 1985, n.
118  e  alla  legge 23 dicembre 1986, n. 899, sono disciplinate dalle
disposizioni previste dalle leggi medesime.