Art. 10.
Indicatore dello stato di bisogno abitativo e valutazione del periodo
                            di residenza
    1.  La  Regione  rileva  in  tempo  reale,  con proprie procedure
informatiche, lo stato di bisogno abitativo dei cittadini concorrenti
al  bando  d'assegnazione  in tutti i comuni, mediante un «indicatore
dello stato di bisogno abitativo» (ISBA).
    2.   Per   ciascuna   delle  condizioni  familiari  e  abitative,
illustrate nell'allegato 1, parte prima, la Regione stabilisce propri
valori  che, con valutazione ponderata, tenuto conto della situazione
economica  della  famiglia,  determinano  l'indicatore dello stato di
bisogno  abitativo regionale (ISBAR) per ciascun comune della Regione
i  valori  delle  diverse  condizioni  e  il  metodo  di  valutazione
ponderata degli stessi sono indicati nell'allegato 1, parti seconda e
quarta.
    3.  Il  comune,  in rapporto alle specificita' territoriali della
problematica  abitativa, ferma restando la metodologia di valutazione
ponderale  per  la  determinazione  dell'ISBAR,  ha  la  facolta'  di
determinare  un  proprio «Indicatore dello stato di bisogno abitativo
regionale  e  comunale»  (ISBARC),  aumentando o diminuendo il valore
specifico  attribuito  a  una  o  piu'  delle  condizioni familiari e
abitative, che concorrono alla determinazione dell'indice di disagio,
fino  al limite complessivo del valore 100 di ciascun raggruppamento,
come  definito nell'allegato 1, parte seconda. La variazione comunale
del  valore  specifico  attribuito  a  ciascuna  condizione  non puo'
variare  di  oltre  il  10%, in aumento o in diminuzione, rispetto al
peso  dato  dalla  Regione. In questo caso il comune, almeno quindici
giorni prima del termine iniziale per la presentazione delle domande,
da'  coniunicazione  alla competente direzione generale della Regione
per  la  determinazione,  sempre  mediante  la  procedura informatica
regionale, di un proprio ISBARC specifico.
    4.  Qualora il comune non proceda ad integrare i valori regionali
con valori propri, l'ISBAR assume anche funzione di ISBARC.
    5.  Ai soli fini dell'assegnazione, l'ISBARC e' integrato con uno
specifico  valore  attribuito  secondo  il periodo di residenza nella
Regione  Lombardia  (ISBARC/R).  L'ISBARC/R  e'  determinato  con  le
modalita' di cui alla parte seconda e quarta dell'allegato 1.
    6.  La Regione, alla chiusura del bando, trasmette in tempo reale
la  procedura di stampa dell'elenco dei concorrenti, secondo l'ordine
dei   valori   dell'ISBARC/R,   per  l'assunzione  della  graduatoria
definitiva  da  parte  del  comune,  ai  fini dell'assegnazione degli
alloggi  pubblici  esistenti  nel  territorio comunale o, nel caso di
comuni  che  operino  in  maniera  associata, al di fuori dell'ambito
comunale.