Art. 10. Indicatore dello stato di bisogno abitativo e valutazione del periodo di residenza 1. La Regione rileva in tempo reale, con proprie procedure informatiche, lo stato di bisogno abitativo dei cittadini concorrenti al bando d'assegnazione in tutti i comuni, mediante un «indicatore dello stato di bisogno abitativo» (ISBA). 2. Per ciascuna delle condizioni familiari e abitative, illustrate nell'allegato 1, parte prima, la Regione stabilisce propri valori che, con valutazione ponderata, tenuto conto della situazione economica della famiglia, determinano l'indicatore dello stato di bisogno abitativo regionale (ISBAR) per ciascun comune della Regione i valori delle diverse condizioni e il metodo di valutazione ponderata degli stessi sono indicati nell'allegato 1, parti seconda e quarta. 3. Il comune, in rapporto alle specificita' territoriali della problematica abitativa, ferma restando la metodologia di valutazione ponderale per la determinazione dell'ISBAR, ha la facolta' di determinare un proprio «Indicatore dello stato di bisogno abitativo regionale e comunale» (ISBARC), aumentando o diminuendo il valore specifico attribuito a una o piu' delle condizioni familiari e abitative, che concorrono alla determinazione dell'indice di disagio, fino al limite complessivo del valore 100 di ciascun raggruppamento, come definito nell'allegato 1, parte seconda. La variazione comunale del valore specifico attribuito a ciascuna condizione non puo' variare di oltre il 10%, in aumento o in diminuzione, rispetto al peso dato dalla Regione. In questo caso il comune, almeno quindici giorni prima del termine iniziale per la presentazione delle domande, da' coniunicazione alla competente direzione generale della Regione per la determinazione, sempre mediante la procedura informatica regionale, di un proprio ISBARC specifico. 4. Qualora il comune non proceda ad integrare i valori regionali con valori propri, l'ISBAR assume anche funzione di ISBARC. 5. Ai soli fini dell'assegnazione, l'ISBARC e' integrato con uno specifico valore attribuito secondo il periodo di residenza nella Regione Lombardia (ISBARC/R). L'ISBARC/R e' determinato con le modalita' di cui alla parte seconda e quarta dell'allegato 1. 6. La Regione, alla chiusura del bando, trasmette in tempo reale la procedura di stampa dell'elenco dei concorrenti, secondo l'ordine dei valori dell'ISBARC/R, per l'assunzione della graduatoria definitiva da parte del comune, ai fini dell'assegnazione degli alloggi pubblici esistenti nel territorio comunale o, nel caso di comuni che operino in maniera associata, al di fuori dell'ambito comunale.