Art. 11. Graduatoria comunale 1. Il comune, mediante il sistema informatico regionale, provvede: a) al caricamento dei dati della domanda; b) alla ricezione in tempo reale dell'ISBARC/R attribuito alla domanda sia nel caso di assunzione dei valori regionali sia nel caso dell'adozione di valori comunali integrativi; c) alla chiusura del bando e alla formazione dell'elenco dei concorrenti secondo, l'ordine dei valori dell'ISBARC/R. 2. All'atto della domanda il comune, mediante il sistema informatico regionale, rilascia al concorrente copia della domanda con l'ISBARC/R conseguito. Il richiedente, nel caso riscontri errori materiali od omissioni, puo' rivolgersi in ogni momento agli enti ai quali ha presentato la domanda per verificarne i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare o cancellare. Eventuali modifiche dell'ISBARC/R, precedentemente conseguito, sono comunicate al richiedente dall'ente che ha ricevuto la domanda. Gli aggiornamenti, le integrazioni, le rettifiche e le cancellazioni avranno effetto sulla graduatoria solo se effettuate entro i termini di scadenza del bando. 3. Il comune, alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, tramite accesso al sistema informatico regionale e nel rispetto dell'Art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) forma la graduatoria per l'assegnazione degli alloggi e provvede alla sua immediata pubblicazione. Avverso la graduatoria, per ragioni che si manifestano solo dopo la sua pubblicazione e' ammesso ricorso amministrativo in opposizione entro quindici giorni dalla pubblicazione. L'utilizzo della graduatoria e' sospeso per la quota di alloggi necessari a salvaguardare l'interesse dei ricorrenti e in ogni caso per un periodo non superiore a quindici giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione del ricorso amministrativo; trascorso tale periodo la graduatoria diviene definitiva a tutti gli effetti. 4. La graduatoria comunale e' unica ed e' aggiornata ed integrata con cadenza semestrale, in base ai bandi di cui al precedente Art. 6, da parte del responsabile del procedimento. La graduatoria pubblicata deve riportare IISBARC/R conseguito dai concorrenti. 5. Le domande presentate decadono automaticamente, se non confermate o rinnovate dopo il sesto aggiornamento semestrale o terzo aggiornamento annuale della graduatoria successiva a quella di presentazione della domanda. L'eventuale conferma deve avvenire durante l'ultimo semestre di validita' della domanda. 6. I richiedenti gia' inseriti nella graduatoria possono presentare al comune domanda di aggiornamento dell'ISBARC/R qualora, prima dell'assegnazione, o della scadenza della domanda, siano intervenuti cambiamenti nelle condizioni che ne avevano determinato l'attribuzione. Le domande rinnovate durante il loro periodo di validita', decadono automaticamente dopo il quarto aggiornamento semestrale o secondo aggiornamento annuale della graduatoria successiva a quella di rinnovo della domanda. 7. Il comune puo' assegnare secondo l'ordine dell'ISBARC/R conseguito, quota parte degli alloggi che si rendono disponibili, anche per tipologia e dimensioni, a specifiche categorie di concorrenti inseriti nella graduatoria definitiva, previa comunicazione per via informatica alla Regione; tale quota non puo' superare il 20% della disponibilita' annua; i comuni con popolazione inferiore a 30000 abitanti possono presentate alla Regione richiesta motivata per incrementare tale quota. 8. Le specifiche categorie di concorrenti sono: a) anziani: nuclei familiari di non piu' di due componenti o persone singole, che alla data di pubblicazione del bando abbiano superato 65 anni, ovvero quando uno dei due componenti, pur non avendo tale eta', sia totalmente inabile o abbia nel proprio nucleo familiare un componente di eta' superiore a 75 anni; in tali nuclei familiari possono essere presenti minori anche legalmente affidati o disabili come definiti alla successiva lettera d); b) famiglie di nuova formazione: nuclei di due componenti, costituitisi con atto di matrimonio o per convivenza more uxorio attestata con atto notorio, entro i due anni precedenti alla data della domanda, ovvero la cui costituzione avvenga prima della consegna dell'alloggio. In tali nuclei familiari possono essere presenti figli minorenni o minori anche legalmente affidati; c) persone sole: nuclei familiari costituiti da una persona sola, eventualmente con uno o piu' figli conviventi tutti a carico o minori legalmente affidati; d) disabili: nuclei familiari nei quali uno o piu' componenti siano affetti da menomazioni o malattie invalidanti, che comportino una percentuale d'invalidita', certificata ai sensi della legislazione vigente, pari o superiore al 66%; e) eventuali profughi rimpatriati da non oltre un quinquennio, secondo la legislazione statale in materia. 9. Il comune, qualora per l'assegnazione di un alloggio di erp abbiano avuto rilevanza condizioni di inabitabilita' dell'alloggio o mancanza di servizi igienici interni, ha l'obbligo di intervenire, ai sensi delle vigenti norme penali e amministrative, nei confronti del proprietario di tali immobili dichiarati inabitabili o antigienici. Se nell'assegnaziomie dell'alloggio abbia avuto rilevanza altra situazione di fatto riconducibile alla «condizione abitativa impropria», il comune si attiva al fine di prevenire che la fattispecie specifica possa ripetersi.