Art. 12. Convenzioni 1. I comuni possono avvalersi, mediante convenzione, della collaborazione dei CAAF, delle ALER e di altri soggetti senza fini di lucro, quali le associazioni sindacali dei conduttori, per l'assistenza ai richiedenti nella compilazione e l'inoltro della domanda mediante il sistema informatico regionale Le attestazioni ISEE-erp possono essere rilasciate dai soggetti di cui sopra. 2. Al fine di agevolare i comuni nell'applicazione delle presenti disposizioni, di assicurare l'omogeneita' delle procedure e la raccolta delle informazioni di cui all'Art. 3 comma 45, della legge regionale n. 1/2000, la giunta regionale approva uno schema di convenzione, concordato con i CAAF e gli altri soggetti individuati, per la prestazione dei servizi di cui al comma 1.