Art. 12.
                             Convenzioni
    1.  I  comuni  possono  avvalersi,  mediante  convenzione,  della
collaborazione dei CAAF, delle ALER e di altri soggetti senza fini di
lucro,   quali   le   associazioni   sindacali  dei  conduttori,  per
l'assistenza  ai  richiedenti  nella  compilazione  e l'inoltro della
domanda  mediante  il  sistema  informatico regionale Le attestazioni
ISEE-erp possono essere rilasciate dai soggetti di cui sopra.
    2. Al fine di agevolare i comuni nell'applicazione delle presenti
disposizioni,  di  assicurare  l'omogeneita'  delle  procedure  e  la
raccolta  delle  informazioni di cui all'Art. 3 comma 45, della legge
regionale  n.  1/2000,  la  giunta  regionale  approva  uno schema di
convenzione,  concordato con i CAAF e gli altri soggetti individuati,
per la prestazione dei servizi di cui al comma 1.