Art. 13.
                     Assegnazione degli alloggi
    1.  Ai  fini  dell'assegnazione, l'ente gestore degli alloggi erp
comunica  periodicamente al comune l'elenco complessivo degli alloggi
disponibili  con  la  prevedibile data di disponibilita' concreta. In
tutti  i casi, la disponibilita' effettiva del singolo alloggio (deve
essere   confermata  entro  le  quarantotto  ore  successive  al  suo
verificarsi.
    2.  Il  comune  provvede  all'assegnazione dell'alloggio, secondo
l'ordine  della graduatoria comunale entro i trenta giorni successivi
alla   comunicazione   della   disponibilita'  dandone  comunicazione
all'ente  gestore,  secondo  i  seguenti criteri e quanto previsto al
presente articolo:
      a) gli alloggi di cui all'Art. 1, comma 3, lettera a) ai nuclei
familiari  con  ISEE-erp non superiore a 14000 euro o con ISE-erp non
superiore a 17000 euro;
      b) gli alloggi di cui all'Art. 1, comma 3, lettera b) ai nuclei
familiari can ISEE-erp compreso tra 14000 e 17000 euro.
    Il  comune  trasmette  all'ente  gestore  i dati necessari per la
stipula del contratto di locazione.
    3.  Il  comune,  previa  diffida  all'interessato,  provvede alla
cancellazione  dalla  graduatoria  delle  domande dei richiedenti che
rinuncino all'alloggio offerto dall'amministrazione comunale, qualora
la mancata accettazione non sia motivata dallo stato manutentivo o di
accessibilita' o da altre gravi motivazioni documentate.
    4. L'assegnazione degli alloggi deve essere correlata con i piani
di mobilita' del patrimonio di erp.
    5. Il provvedimento di assegnazione e' preceduto dal controllo da
parte  del  comune  della  permanenza  dei  requisiti  per  l'accesso
all'erp,  nonche'  dalla  verifica  delle  condizioni nel caso di cui
all'Art. 9, comma 2. Qualora da tali controlli risulti la perdita dei
requisiti  o  una  modificazione  dell'ISBARC/R,  il  comune provvede
rispettivamente, alla cancellazione o alla variazione della posizione
in  graduatoria.  Nel  caso  che  dal  controllo  della dichiarazione
sostitutiva  emerga  la non veridicita' del contenuto, il dichiarante
viene   escluso   dalla   graduatoria  e  segnalato  alle  competenti
autorita',  ai  sensi  dell'Art.  76 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000.
    6.  La  scelta  dell'alloggio  tra quelli disponibili e' compiuta
dall'assegnatario   o   da  persona  delegata,  secondo  l'ordine  di
precedenza  stabilito  dalla  graduatoria e nel rispetto dei seguenti
criteri:
      a) possibilita  di  incremento  delle  superfici  di  cui  alla
tabella del comma 9, da parte del comune d'intesa con l'ente gestore,
in  presenza di situazioni di particolari patologie croniche a carico
di  uno dei componenti del nucleo familiare che comportino l'esigenza
di spazi per l'installazione di apparecchiature di cura;
      b) gli  alloggi  situati  ai piani terreni o comunque di facile
accessibilita',   privi  di  barriere  architettoniche  o  realizzati
specificamente  per  disabili,  sono  prioritariamente  offerti  alle
famiglie  in  cui  uno  o  piu'  componenti  abbiano  difficolta'  di
deambulazione  per  disabilita',  eta',  malattia  o  altre  cause  o
comunque  la  cui  disabilita'  giustifichi  l'assegnazione  di  tale
alloggio.
    7.  L'assegnatario  decade  dal diritto di scelta nel caso in cui
senza  giustificato  motivo,  non si presenti come previsto dall'Art.
19,  comma 1.  Nel  caso  di  assegnazione  di alloggio che determini
situazioni   di   sovraffollamento,   come   definito   al  punto  11
dell'allegato 1, parte prima, l'assegnatario viene inserito d'ufficio
nella graduatoria valevole per i cambi di alloggio ai sensi dell'Art.
22.
    8. Nell'assegnazione degli alloggi di erp che siano stati oggetto
di  intervento  di  recupero  edilizio,  il  comune  da  priorita' ai
precedenti  occupanti,  purche'  siano  in  possesso dei requisiti di
accesso  fatta  eccezione  per  il  valore  dell'ISEE-erp,  che viene
sostituito  dal  limite  di  decadenza,  di cui all'Art. 18, comma 1,
lettera e).
    9.  Ai fini dell'assegnazione si deve tenere conto del numero dei
componenti del nucleo familiare dichiarati nella domanda, compreso il
nascituro, secondo quanto previsto dal seguente schema:

           ---->  Vedere Schema a pag. 6 della G.U.  <----

    10.  L'assegnazione  degli  alloggi  di  cui all'Art. 1, comma 3,
lettera a)  a  favore dei richiedenti che hanno presentato la domanda
di  assegnazione  di  un  alloggio ai sensi dell'Art. 7, comma 2, non
puo'  superare  il  10% degli alloggi prevedibilmente disponibili nel
corso dell'anno.