Art. 13. Assegnazione degli alloggi 1. Ai fini dell'assegnazione, l'ente gestore degli alloggi erp comunica periodicamente al comune l'elenco complessivo degli alloggi disponibili con la prevedibile data di disponibilita' concreta. In tutti i casi, la disponibilita' effettiva del singolo alloggio (deve essere confermata entro le quarantotto ore successive al suo verificarsi. 2. Il comune provvede all'assegnazione dell'alloggio, secondo l'ordine della graduatoria comunale entro i trenta giorni successivi alla comunicazione della disponibilita' dandone comunicazione all'ente gestore, secondo i seguenti criteri e quanto previsto al presente articolo: a) gli alloggi di cui all'Art. 1, comma 3, lettera a) ai nuclei familiari con ISEE-erp non superiore a 14000 euro o con ISE-erp non superiore a 17000 euro; b) gli alloggi di cui all'Art. 1, comma 3, lettera b) ai nuclei familiari can ISEE-erp compreso tra 14000 e 17000 euro. Il comune trasmette all'ente gestore i dati necessari per la stipula del contratto di locazione. 3. Il comune, previa diffida all'interessato, provvede alla cancellazione dalla graduatoria delle domande dei richiedenti che rinuncino all'alloggio offerto dall'amministrazione comunale, qualora la mancata accettazione non sia motivata dallo stato manutentivo o di accessibilita' o da altre gravi motivazioni documentate. 4. L'assegnazione degli alloggi deve essere correlata con i piani di mobilita' del patrimonio di erp. 5. Il provvedimento di assegnazione e' preceduto dal controllo da parte del comune della permanenza dei requisiti per l'accesso all'erp, nonche' dalla verifica delle condizioni nel caso di cui all'Art. 9, comma 2. Qualora da tali controlli risulti la perdita dei requisiti o una modificazione dell'ISBARC/R, il comune provvede rispettivamente, alla cancellazione o alla variazione della posizione in graduatoria. Nel caso che dal controllo della dichiarazione sostitutiva emerga la non veridicita' del contenuto, il dichiarante viene escluso dalla graduatoria e segnalato alle competenti autorita', ai sensi dell'Art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. 6. La scelta dell'alloggio tra quelli disponibili e' compiuta dall'assegnatario o da persona delegata, secondo l'ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria e nel rispetto dei seguenti criteri: a) possibilita di incremento delle superfici di cui alla tabella del comma 9, da parte del comune d'intesa con l'ente gestore, in presenza di situazioni di particolari patologie croniche a carico di uno dei componenti del nucleo familiare che comportino l'esigenza di spazi per l'installazione di apparecchiature di cura; b) gli alloggi situati ai piani terreni o comunque di facile accessibilita', privi di barriere architettoniche o realizzati specificamente per disabili, sono prioritariamente offerti alle famiglie in cui uno o piu' componenti abbiano difficolta' di deambulazione per disabilita', eta', malattia o altre cause o comunque la cui disabilita' giustifichi l'assegnazione di tale alloggio. 7. L'assegnatario decade dal diritto di scelta nel caso in cui senza giustificato motivo, non si presenti come previsto dall'Art. 19, comma 1. Nel caso di assegnazione di alloggio che determini situazioni di sovraffollamento, come definito al punto 11 dell'allegato 1, parte prima, l'assegnatario viene inserito d'ufficio nella graduatoria valevole per i cambi di alloggio ai sensi dell'Art. 22. 8. Nell'assegnazione degli alloggi di erp che siano stati oggetto di intervento di recupero edilizio, il comune da priorita' ai precedenti occupanti, purche' siano in possesso dei requisiti di accesso fatta eccezione per il valore dell'ISEE-erp, che viene sostituito dal limite di decadenza, di cui all'Art. 18, comma 1, lettera e). 9. Ai fini dell'assegnazione si deve tenere conto del numero dei componenti del nucleo familiare dichiarati nella domanda, compreso il nascituro, secondo quanto previsto dal seguente schema: ----> Vedere Schema a pag. 6 della G.U. <---- 10. L'assegnazione degli alloggi di cui all'Art. 1, comma 3, lettera a) a favore dei richiedenti che hanno presentato la domanda di assegnazione di un alloggio ai sensi dell'Art. 7, comma 2, non puo' superare il 10% degli alloggi prevedibilmente disponibili nel corso dell'anno.