Art. 14.
               Assegnazione in deroga alla graduatoria
    1. Il comune che ha indetto il bando, in deroga alla posizione in
graduatoria  ovvero in caso di mancata presentazione della domanda ai
fini   dell'ultima   graduatoria  pubblicata,  purche'  sussistano  i
requisiti  per l'accesso all'erp di cui all'Art. 8, puo' disporre con
specifico  atto,  in  via d'urgenza, l'assegnazione di un alloggio di
erp ai nuclei familiari che:
      a) debbano  forzatamente rilasciare l'alloggio in cui abitano a
seguito di provvedimento esecutivo e non sia possibile sopperire alla
sistemazione  abitativa del nucleo familiare secondo i tempi previsti
per la graduatoria salvo che per sfratto per morosita' di alloggi erp
e/o di occupazione abusiva;
      b) siano  assoggettati  a  procedure  esecutive di sfratto e si
trovino nelle condizioni previste dall'Art. 80, comma 20, della legge
23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 2001);
      c) abbiano rilasciato o debbano rilasciare l'alloggio a seguito
di calamita' naturali quali alluvioni, terremoti, frane ovvero eventi
imprevisti   quali  esplosioni,  incendi,  crolli  o  altro  ad  essi
riconducibili;
      d) necessitino  di urgente sistemazione abitativa, a seguito di
gravi  eventi  lesivi  dell'integrita'  psico-fisica e personale, con
particolare riguardo alle donne, e ai minori;
      e) siano privi di alloggio o si trovino in alloggio antigienico
ovvero in alloggio improprio, benche' collocati in graduatoria, e per
i   quali  non  sia  stato  possibile  provvedere  alla  sistemazione
abitativa  del  nucleo  familiare,  con  l'ordinaria  procedura della
graduatoria,  entro i tre mesi successivi dalla data di pubblicazione
della graduatoria stessa.
    2.  Sono  condizioni obbligatorie per l'assegnazione in deroga la
presentazione   della   domanda,   con   le  modalita'  previste  per
l'attribuzione   dell'ISBARC/R  e  il  suo  inserimento  nel  sistema
informatico regionale.
    3.  Il  provvedimento  che decide sull'istanza di assegnazione ai
sensi  del comma 1 deve essere motivato. Avverso lo stesso e' ammesso
ricorso in opposizione entro trenta giorni dalla comunicazione.
    4.  Le  assegnazioni  in  deroga,  di cui al comma 1, non possono
superare  il  20%,  con  arrotondamento  all'unita'  superiore, degli
alloggi   disponibili  prevedibilmente  nel  corso  dell'anno.  Nelle
condizioni  di  grave  tensione  abitativa, il comune puo' presentare
motivata  richiesta  alla Regione di aumentare tale percentuale, fino
ad   un   massimo   del   50%;  l'autorizzazione  e'  rilasciata  con
deliberazione della giunta regionale.
    5. Il comune puo' istituire una commissione consultiva costituita
da  esperti,  indicati  anche dalle parti sociali e dall'ALER locale,
per  le assegnazioni in deroga di cui al presente articolo e all'Art.
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