Art. 14. Assegnazione in deroga alla graduatoria 1. Il comune che ha indetto il bando, in deroga alla posizione in graduatoria ovvero in caso di mancata presentazione della domanda ai fini dell'ultima graduatoria pubblicata, purche' sussistano i requisiti per l'accesso all'erp di cui all'Art. 8, puo' disporre con specifico atto, in via d'urgenza, l'assegnazione di un alloggio di erp ai nuclei familiari che: a) debbano forzatamente rilasciare l'alloggio in cui abitano a seguito di provvedimento esecutivo e non sia possibile sopperire alla sistemazione abitativa del nucleo familiare secondo i tempi previsti per la graduatoria salvo che per sfratto per morosita' di alloggi erp e/o di occupazione abusiva; b) siano assoggettati a procedure esecutive di sfratto e si trovino nelle condizioni previste dall'Art. 80, comma 20, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 2001); c) abbiano rilasciato o debbano rilasciare l'alloggio a seguito di calamita' naturali quali alluvioni, terremoti, frane ovvero eventi imprevisti quali esplosioni, incendi, crolli o altro ad essi riconducibili; d) necessitino di urgente sistemazione abitativa, a seguito di gravi eventi lesivi dell'integrita' psico-fisica e personale, con particolare riguardo alle donne, e ai minori; e) siano privi di alloggio o si trovino in alloggio antigienico ovvero in alloggio improprio, benche' collocati in graduatoria, e per i quali non sia stato possibile provvedere alla sistemazione abitativa del nucleo familiare, con l'ordinaria procedura della graduatoria, entro i tre mesi successivi dalla data di pubblicazione della graduatoria stessa. 2. Sono condizioni obbligatorie per l'assegnazione in deroga la presentazione della domanda, con le modalita' previste per l'attribuzione dell'ISBARC/R e il suo inserimento nel sistema informatico regionale. 3. Il provvedimento che decide sull'istanza di assegnazione ai sensi del comma 1 deve essere motivato. Avverso lo stesso e' ammesso ricorso in opposizione entro trenta giorni dalla comunicazione. 4. Le assegnazioni in deroga, di cui al comma 1, non possono superare il 20%, con arrotondamento all'unita' superiore, degli alloggi disponibili prevedibilmente nel corso dell'anno. Nelle condizioni di grave tensione abitativa, il comune puo' presentare motivata richiesta alla Regione di aumentare tale percentuale, fino ad un massimo del 50%; l'autorizzazione e' rilasciata con deliberazione della giunta regionale. 5. Il comune puo' istituire una commissione consultiva costituita da esperti, indicati anche dalle parti sociali e dall'ALER locale, per le assegnazioni in deroga di cui al presente articolo e all'Art. 15.