Art. 15. Deroga ai requisiti 1. Nelle situazioni in cui non sussista o sia carente la locazione abitativa, anche per periodi determinati, il comune, con provvedimento motivato, deroga al possesso dei requisiti per l'accesso all'erp, disponendo l'assegnazione in via d'urgenza e dandone comunicazione alla Regione: a) ove si tratti di garantire la sistemazione in alloggi adeguati sotto il profilo igienico-sanitario di soggetti con patologie croniche invalidanti a prognosi infausta senza fissa dimora o soggetti a sfratto esecutivo e che eventualmente necessitino di assistenza sanitaria domiciliare; b) ove si tratti di garantire alle famiglie un alloggio, come condizione posta dai servizi sociali del comune per evitare l'allontanamento di figli minori legittimi, naturali e riconosciuti o adottivi conviventi, ovvero per consentire il ritorno in famiglia. 2. L'ente gestore, per la disciplina della locazione, applica le disposizioni degli articoli 1571 e seguenti del codice civile. Per i soggetti di cui alla lettera a), del comma 1, qualora in possesso dei requisiti per l'accesso all'erp, si applicano le procedure di cui all'Art. 14. 3. L'ente gestore, per migliorare il livello di sicurezza e favorire la vita sociale degli utenti in particolari condizioni di difficolta', puo' disporre con provvedimento motivato, anche in deroga a quanto previsto dall'Art. 8, l'assegnazione al personale di custodia di un alloggio adeguato al numero dei componenti della famiglia.