Art. 15.
                         Deroga ai requisiti
    1.  Nelle  situazioni  in  cui  non  sussista  o  sia  carente la
locazione  abitativa,  anche  per periodi determinati, il comune, con
provvedimento   motivato,   deroga  al  possesso  dei  requisiti  per
l'accesso  all'erp,  disponendo  l'assegnazione  in  via  d'urgenza e
dandone comunicazione alla Regione:
      a) ove  si  tratti  di  garantire  la  sistemazione  in alloggi
adeguati   sotto   il  profilo  igienico-sanitario  di  soggetti  con
patologie croniche invalidanti a prognosi infausta senza fissa dimora
o  soggetti  a  sfratto  esecutivo e che eventualmente necessitino di
assistenza sanitaria domiciliare;
      b) ove  si  tratti di garantire alle famiglie un alloggio, come
condizione   posta   dai  servizi  sociali  del  comune  per  evitare
l'allontanamento di figli minori legittimi, naturali e riconosciuti o
adottivi conviventi, ovvero per consentire il ritorno in famiglia.
    2.  L'ente gestore, per la disciplina della locazione, applica le
disposizioni  degli articoli 1571 e seguenti del codice civile. Per i
soggetti di cui alla lettera a), del comma 1, qualora in possesso dei
requisiti  per  l'accesso  all'erp,  si applicano le procedure di cui
all'Art. 14.
    3.  L'ente  gestore,  per  migliorare  il  livello di sicurezza e
favorire  la  vita  sociale degli utenti in particolari condizioni di
difficolta',  puo'  disporre  con  provvedimento  motivato,  anche in
deroga  a quanto previsto dall'Art. 8, l'assegnazione al personale di
custodia  di  un  alloggio  adeguato  al  numero dei componenti della
famiglia.