Art. 16. Subentro nella domanda 1. In caso di decesso del richiedente subentrano nella domanda i componenti del nucleo familiare compresi nella domanda stessa, secondo il seguente ordine: coniuge superstite, convivente more uxorio, figli legittimi, naturali riconosciuti o adottati; ascendenti, altri discendenti, collaterali fino al terzo grado, affini fino al secondo grado, persone non legate da vincoli di parentela o affinita'. Nel caso di uscita del richiedente dal nucleo familiare o del coniuge anche in regime di separazione dei beni, il comune accerta, anche nei confronti di costoro, quanto previsto all'Art. 8, comma 2. 2. In caso di nullita', di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili dello stesso o di separazione, nella domanda subentra l'altro coniuge, sempre che il diritto di abitare nella casa coniugale sia stato definito consensualmente con accordo omologato dal tribunale, oppure, in caso di separazione giudiziale, sia attribuito dal giudice. In carenza di pronunzia giudiziale in merito, al richiedente subentra nella domanda il coniuge, se tra i due si sia cosi' convenuto; in carenza pure dell'accordo tra i coniugi, al richiedente subentra il coniuge che risulti abitare stabilmente l'alloggio. 3. Nel caso di cessazione della stabile convivenza more uzorio e' data priorita' al convivente affidatario dei minori, anche con meno di un anno di convivenza documentata.