Art. 16.
                       Subentro nella domanda
    1.  In caso di decesso del richiedente subentrano nella domanda i
componenti  del  nucleo  familiare  compresi  nella  domanda  stessa,
secondo  il  seguente  ordine:  coniuge  superstite,  convivente more
uxorio,   figli   legittimi,   naturali   riconosciuti   o  adottati;
ascendenti,  altri  discendenti,  collaterali  fino  al  terzo grado,
affini  fino  al  secondo  grado,  persone  non  legate da vincoli di
parentela  o affinita'. Nel caso di uscita del richiedente dal nucleo
familiare  o  del coniuge anche in regime di separazione dei beni, il
comune  accerta,  anche  nei  confronti  di  costoro, quanto previsto
all'Art. 8, comma 2.
    2.  In  caso  di  nullita',  di  scioglimento  del matrimonio, di
cessazione  degli effetti civili dello stesso o di separazione, nella
domanda  subentra  l'altro  coniuge, sempre che il diritto di abitare
nella  casa  coniugale sia stato definito consensualmente con accordo
omologato  dal  tribunale, oppure, in caso di separazione giudiziale,
sia  attribuito  dal  giudice.  In carenza di pronunzia giudiziale in
merito,  al  richiedente  subentra nella domanda il coniuge, se tra i
due  si  sia  cosi'  convenuto;  in  carenza  pure dell'accordo tra i
coniugi,  al  richiedente  subentra  il  coniuge  che risulti abitare
stabilmente l'alloggio.
    3. Nel caso di cessazione della stabile convivenza more uzorio e'
data  priorita'  al convivente affidatario dei minori, anche con meno
di un anno di convivenza documentata.