Art. 17. Annullamento dell'assegnazione 1. L'annullamento dell'assegnazione dell'alloggio e' disposto, anche su proposta dell'ente gestore, con motivato provvedimento del comune competente per territorio, nei confronti di chi abbia conseguito l'assegnazione in contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione medesima. 2. A tale fine il comune comunica all'assegnatario, con lettera raccomandata, i fatti che potrebbero giustificare il provvedimento, assegnandogli un termine di quindici giorni, ovvero di trenta giorni per i cittadini emigrati all'estero, per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti. 3. Decorso il termine di cui al comma 2, il comune provvede all'annullamento dell'assegnazione con conseguente risoluzione immediata del rapporto. 4. Il provvedimento d'annullamento dell'assegnazione stabilisce il termine per il rilascio dell'alloggio, non eccedente i sei mesi. Tale provvedimento costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatano e di chiunque occupi l'alloggio e non e' soggetto a graduazioni o proroghe. L'ente gestore provvede ai successivi adempimenti. 5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso dichiarazione mendace o di documentazione risultata falsa.