Art. 17.
                   Annullamento dell'assegnazione
    1.  L'annullamento  dell'assegnazione  dell'alloggio e' disposto,
anche  su  proposta dell'ente gestore, con motivato provvedimento del
comune   competente  per  territorio,  nei  confronti  di  chi  abbia
conseguito  l'assegnazione  in  contrasto  con  le  norme  vigenti al
momento dell'assegnazione medesima.
    2.  A  tale fine il comune comunica all'assegnatario, con lettera
raccomandata,  i  fatti che potrebbero giustificare il provvedimento,
assegnandogli  un termine di quindici giorni, ovvero di trenta giorni
per   i  cittadini  emigrati  all'estero,  per  la  presentazione  di
deduzioni scritte e di documenti.
    3.  Decorso  il  termine  di  cui  al comma 2, il comune provvede
all'annullamento   dell'assegnazione   con   conseguente  risoluzione
immediata del rapporto.
    4.  Il  provvedimento d'annullamento dell'assegnazione stabilisce
il  termine  per il rilascio dell'alloggio, non eccedente i sei mesi.
Tale   provvedimento   costituisce  titolo  esecutivo  nei  confronti
dell'assegnatano  e di chiunque occupi l'alloggio e non e' soggetto a
graduazioni   o  proroghe.  L'ente  gestore  provvede  ai  successivi
adempimenti.
    5.  Le  disposizioni del presente articolo si applicano anche nel
caso dichiarazione mendace o di documentazione risultata falsa.