Art. 18. Decadenza dall'assegnazione 1. Il comune competente per territorio dispone con motivato provvedimento, anche su proposta dell'ente gestore, la decadenza dall'assegnazione nei confronti di chi: a) abbia ceduto a terzi, in tutto o in parte, l'alloggio assegnatogli o sue pertinenze; b) nel corso dell'anno lasci inutilizzato l'alloggio assegnatogli assentandosi per un periodo superiore a sei mesi continuativi, a meno che non sia espressamente autorizzato dall'ente gestore per gravi motivi familiari o di salute o di lavoro; c) abbia mutato la destinazione d'uso dell'alloggio o delle relative pertinenze; d) abbia usato l'alloggio o le sue pertinenze per attivita' illecite che risultino da provvedimenti giudiziari e/o della pubblica sicurezza; e) abbia perduto i requisiti per l'accesso all'erp, fatta eccezione per il requisito relativo alla situazione economica del nucleo familiare, che non deve superare il doppio dell'ISEE-erp per conseguire l'assegnazione di un alloggio di erp di cui all'Art. 13, comma 2, lettera a); f) abbia conseguito la titolarita' del diritto di proprieta' o di altri diritti reali di godimento su un alloggio o su beni immobili in qualsiasi localita' del territorio nazionale aventi un valore, definito ai fini I.C.I., pari o superiore a quello di un alloggio adeguato nel comune di residenza, di categoria catastale A3, classe 1; qualora il comune in cui e' situato l'immobile di proprieta' abbia piu' zone censuarie, si fa riferimento alla zona censuaria con il valore catastale minore, per un alloggio dalle caratteristiche sopra specificate; g) abbia conseguito in qualsiasi localita' del territorio nazionale la titolarita' del diritto di proprieta' o di altri diritti reali di godimento su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, secondo il seguente schema: Superficie utile dell'alloggio Numero Numero al netto dei muri perime- vani componenti trali e di quelli interni abitabili della famiglia - - - 54 mq 3 1 - 2 72 mq 4 3 - 4 90 mq 5 5 - 6 114 mq 7 7 o piĆ¹ persone h) non abbia, dopo diffida dell'ente gestore, prodotto la documentazione relativa alla propria situazione economica o l'abbia reiteratamente prodotta in forma incompleta non integrabile d'ufficio; i) non abbia ottemperato alle disposizioni dell'ente gestore per quanto previsto agli articoli 20 e 21. 2. L'ente gestore, per gli alloggi di cui all'Art. 1, comma 3, lettera a), invia preavviso di decadenza all'assegnatario che si trovi nella condizione di cui al comma 1, lettera e). Qualora, a seguito di due ulteriori accertamenti annuali consecutivi, o di un accertamento biennale, risulti la permanenza della situazione economica dell'assegnatario al di sopra del limite di cui al comma 1, lettera e), l'ente gestore provvede a darne comunicazione all'assegnatario e al comune competente per territorio ai fini dell'emanazione del provvedimento di decadenza dall'assegnazione. L'ente gestore, per gli alloggi di cui all'Art. 1, comma 3, lettera b), qualora a seguito dell'aggiornamento quadriennale dell'anagrafe dell'utenza, accerti la permanenza della situazione economica dell'assegnatario al di sopra del limite di cui al comma 1, lettera e), provvede a darne comunicazione all'assegnatario e al comune competente per territorio ai fini dell'emanazione del provvedimento di decadenza dall'assegnazione. Il comune provvede entro sessanta giorni. 3. I comuni in situazione di alta tensione abitativa ovvero che presentino carenza di offerta locativa, d'intesa con l'ente gestore, possono graduare, per un periodo massimo di due anni, l'esecuzione del provvedimento di decadenza nei confronti degli assegnatari di cui al comma 2 che versino nelle condizioni previste dalla lettera e) del comma 1. 4. Al provvedimento di decadenza si applicano le disposizioni di cui al comma 4 dell'Art. 17. 5. L'ente gestore dispone il rilascio degli alloggi e provvede al loro recupero nei confronti degli occupanti per i quali sia stata decisa la decadenza, nonche' nei casi di mancato rinnovo del contratto per inadempimento per mancata corresponsione del canone di locazione e delle spese relative agli oneri accessori secondo quanto stabilito dall'ente gestore. 6. Qualora la situazione economica del soggetto dichiarato decaduto si modifichi prima dell'esecuzione del provvedimento di decadenza e questi abbia i requisiti per l'accesso all'erp, il comune dispone la revoca del provvedimento su istanza dell'interessato.