Art. 18.
                     Decadenza dall'assegnazione
    1.  Il  comune  competente  per  territorio  dispone con motivato
provvedimento,  anche  su  proposta  dell'ente  gestore, la decadenza
dall'assegnazione nei confronti di chi:
      a) abbia  ceduto  a  terzi,  in  tutto  o  in parte, l'alloggio
assegnatogli o sue pertinenze;
      b) nel    corso   dell'anno   lasci   inutilizzato   l'alloggio
assegnatogli  assentandosi  per  un  periodo  superiore  a  sei  mesi
continuativi,  a meno che non sia espressamente autorizzato dall'ente
gestore per gravi motivi familiari o di salute o di lavoro;
      c) abbia  mutato  la  destinazione  d'uso dell'alloggio o delle
relative pertinenze;
      d) abbia  usato  l'alloggio  o  le sue pertinenze per attivita'
illecite che risultino da provvedimenti giudiziari e/o della pubblica
sicurezza;
      e) abbia  perduto  i  requisiti  per  l'accesso  all'erp, fatta
eccezione  per  il  requisito  relativo alla situazione economica del
nucleo  familiare,  che non deve superare il doppio dell'ISEE-erp per
conseguire  l'assegnazione  di un alloggio di erp di cui all'Art. 13,
comma 2, lettera a);
      f) abbia  conseguito la titolarita' del diritto di proprieta' o
di altri diritti reali di godimento su un alloggio o su beni immobili
in  qualsiasi  localita'  del  territorio nazionale aventi un valore,
definito  ai  fini  I.C.I.,  pari o superiore a quello di un alloggio
adeguato  nel  comune di residenza, di categoria catastale A3, classe
1; qualora il comune in cui e' situato l'immobile di proprieta' abbia
piu'  zone  censuarie,  si  fa riferimento alla zona censuaria con il
valore  catastale minore, per un alloggio dalle caratteristiche sopra
specificate;
      g) abbia  conseguito  in  qualsiasi  localita'  del  territorio
nazionale la titolarita' del diritto di proprieta' o di altri diritti
reali  di  godimento su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo
familiare, secondo il seguente schema:


Superficie utile dell'alloggio    Numero           Numero
 al netto dei muri perime-         vani          componenti
 trali e di quelli interni       abitabili     della famiglia
            -                        -                -
          54 mq                      3              1 - 2
          72 mq                      4              3 - 4
          90 mq                      5              5 - 6
         114 mq                      7          7 o piĆ¹ persone

      h) non  abbia,  dopo  diffida  dell'ente  gestore,  prodotto la
documentazione  relativa  alla propria situazione economica o l'abbia
reiteratamente   prodotta   in   forma   incompleta  non  integrabile
d'ufficio;
      i) non  abbia  ottemperato  alle disposizioni dell'ente gestore
per quanto previsto agli articoli 20 e 21.
    2.  L'ente  gestore,  per gli alloggi di cui all'Art. 1, comma 3,
lettera a),  invia  preavviso  di  decadenza  all'assegnatario che si
trovi  nella  condizione  di  cui  al comma 1, lettera e). Qualora, a
seguito  di  due  ulteriori accertamenti annuali consecutivi, o di un
accertamento   biennale,   risulti  la  permanenza  della  situazione
economica dell'assegnatario al di sopra del limite di cui al comma 1,
lettera   e),   l'ente   gestore   provvede   a  darne  comunicazione
all'assegnatario  e  al  comune  competente  per  territorio  ai fini
dell'emanazione  del  provvedimento  di  decadenza dall'assegnazione.
L'ente  gestore,  per gli alloggi di cui all'Art. 1, comma 3, lettera
b),  qualora  a seguito dell'aggiornamento quadriennale dell'anagrafe
dell'utenza,   accerti   la  permanenza  della  situazione  economica
dell'assegnatario  al  di sopra del limite di cui al comma 1, lettera
e),  provvede  a  darne  comunicazione  all'assegnatario  e al comune
competente  per  territorio ai fini dell'emanazione del provvedimento
di  decadenza  dall'assegnazione.  Il  comune provvede entro sessanta
giorni.
    3.  I  comuni in situazione di alta tensione abitativa ovvero che
presentino  carenza di offerta locativa, d'intesa con l'ente gestore,
possono  graduare,  per  un periodo massimo di due anni, l'esecuzione
del provvedimento di decadenza nei confronti degli assegnatari di cui
al comma 2 che versino nelle condizioni previste dalla lettera e) del
comma 1.
    4.  Al provvedimento di decadenza si applicano le disposizioni di
cui al comma 4 dell'Art. 17.
    5. L'ente gestore dispone il rilascio degli alloggi e provvede al
loro  recupero  nei  confronti  degli occupanti per i quali sia stata
decisa  la  decadenza,  nonche'  nei  casi  di  mancato  rinnovo  del
contratto  per inadempimento per mancata corresponsione del canone di
locazione  e delle spese relative agli oneri accessori secondo quanto
stabilito dall'ente gestore.
    6.  Qualora  la  situazione  economica  del  soggetto  dichiarato
decaduto  si  modifichi  prima  dell'esecuzione  del provvedimento di
decadenza e questi abbia i requisiti per l'accesso all'erp, il comune
dispone la revoca del provvedimento su istanza dell'interessato.