Art. 19.
     Consegna dell'alloggio e stipula del contratto di locazione
    1.  L'assegnatario,  prima  della  consegna  dell'alloggio,  deve
presentarsi  per  la sottoscrizione del contratto di locazione presso
la   sede   dell'ente   gestore,  nel  giorno  indicato  con  lettera
raccomandata, salvo il caso di giustificato impedimento. Il contratto
di  locazione  e'  sottoscritto,  oltre  che  dall'assegnatario,  dal
coniuge  e  dagli  altri  componenti  il  nucleo  familiare affinche'
rispondano in solido all'ente gestore.
    2.  Dopo  la  stipula  del contratto, l'ente gestore procede alla
consegna   dell'alloggio   all'interessato  o  alla  persona  da  lui
delegata.  La  consegna  dell'alloggio  deve  essere comunicata entro
dieci giorni al comune che ha effettuato l'assegnazione.
    3.  L'alloggio deve essere stabilmente occupato dall'assegnatario
entro  trenta  giorni dalla consegna e, in caso di cittadino emigrato
all'estero,  entro  sessanta  giorni,  salvo  proroga  da  concedersi
dall'ente  gestore  a  seguito di motivata istanza. L'inosservanza da
parte  dell'assegnatario  del  termine predetto comporta la decadenza
dell'assegnazione.
    4.   Il   contratto  di  locazione  ha  durata  di  quattro  anni
rinnovabili  ed  e' subordinato alla sussistenza dei requisiti per la
permanenza  nell'erp,  alla  mancata  sussistenza delle condizioni di
decadenza  e  di  inadempimento contrattuale. Nel caso l'ente gestore
accerti  la  mancanza  dei  requisiti per la permanenza nell'erp o la
presenza  di  cause  di  decadenza, salvo quanto previsto al comma 1,
lettera  e)  dell'Art.  18,  ne da' immediata comunicazione al comune
interessato  per  i  provvedimenti  di  cui all'articolo medesimo. Il
provvedimento   di   decadenza   del  comune  costituisce  titolo  di
risoluzione  immediata  del  contratto  di locazione. Il contratto di
locazione  non  e' rinnovato alla sua scadenza quadriennale dall'ente
gestore   qualora,   a   seguito   dell'aggiornamento   dell'anagrafe
dell'utenza,   accerti   la  permanenza  della  situazione  economica
dell'assegnatario  al  di sopra del limite di cui al comma 1, lettera
e)  dell'Art.  18,  secondo  quanto previsto al comma 2 dell'articolo
medesimo.