Art. 19. Consegna dell'alloggio e stipula del contratto di locazione 1. L'assegnatario, prima della consegna dell'alloggio, deve presentarsi per la sottoscrizione del contratto di locazione presso la sede dell'ente gestore, nel giorno indicato con lettera raccomandata, salvo il caso di giustificato impedimento. Il contratto di locazione e' sottoscritto, oltre che dall'assegnatario, dal coniuge e dagli altri componenti il nucleo familiare affinche' rispondano in solido all'ente gestore. 2. Dopo la stipula del contratto, l'ente gestore procede alla consegna dell'alloggio all'interessato o alla persona da lui delegata. La consegna dell'alloggio deve essere comunicata entro dieci giorni al comune che ha effettuato l'assegnazione. 3. L'alloggio deve essere stabilmente occupato dall'assegnatario entro trenta giorni dalla consegna e, in caso di cittadino emigrato all'estero, entro sessanta giorni, salvo proroga da concedersi dall'ente gestore a seguito di motivata istanza. L'inosservanza da parte dell'assegnatario del termine predetto comporta la decadenza dell'assegnazione. 4. Il contratto di locazione ha durata di quattro anni rinnovabili ed e' subordinato alla sussistenza dei requisiti per la permanenza nell'erp, alla mancata sussistenza delle condizioni di decadenza e di inadempimento contrattuale. Nel caso l'ente gestore accerti la mancanza dei requisiti per la permanenza nell'erp o la presenza di cause di decadenza, salvo quanto previsto al comma 1, lettera e) dell'Art. 18, ne da' immediata comunicazione al comune interessato per i provvedimenti di cui all'articolo medesimo. Il provvedimento di decadenza del comune costituisce titolo di risoluzione immediata del contratto di locazione. Il contratto di locazione non e' rinnovato alla sua scadenza quadriennale dall'ente gestore qualora, a seguito dell'aggiornamento dell'anagrafe dell'utenza, accerti la permanenza della situazione economica dell'assegnatario al di sopra del limite di cui al comma 1, lettera e) dell'Art. 18, secondo quanto previsto al comma 2 dell'articolo medesimo.