Art. 20. Subentro nell'assegnazione 1. In caso di decesso dell'assegnatario subentrano nell'assegnazione e nel conseguente contratto di locazione, secondo l'ordine di cui all'Art. 16, i componenti del nucleo familiare presenti all'atto dell'assegnazione e ancora conviventi al momento del decesso, purche' in possesso dei requisiti per la permanenza nell'erp e di quanto previsto ai commi successivi. Nel caso di uscita dal nucleo familiare dell'assegnatario o del coniuge anche a regime di separazione dei beni, l'ente gestore accerta, anche nei confronti di costoro, quanto previsto all'Art. 8, comma 2 e all'Art. 18, comma 1, lettere f) e g). 2. In caso di nullita', di scioglimento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili ovvero di separazione, nonche' di cessazione della convivenza more uxorio si applicano i criteri di cui all'Art. 16, commi 2 e 3. 3. Possono subentrare nell'assegnazione gli ascendenti e i discendenti in linea retta, non facenti parte del nucleo familiare assegnatario, rientrati nel nucleo stesso da almeno un anno, se il rientro e' documentato per assistenza all'assegnatario o a un componente familiare, di eta' ultrasettantacinquenne o disabile pari o superiore al 66%, ovvero con grave handicap o patologia con prognosi ad esito infausto, ovvero sia dovuto a separazione coniugale o a cessazione di convivenza more uxorio documentate. Il periodo di convivenza decorre dalla data di autorizzazione da parte del gestore. 4. Possono altresi' subentrare nell'assegnazione i componenti del nucleo familiare non facenti parte del nucleo assegnatario, ma conviventi al momento del decesso dell'assegnatario e negli altri casi in cui il titolare della locazione sia uscito dal nucleo familiare, purche' tali soggetti siano stati autorizzati dall'ente gestore secondo la disciplina indicata ai commi 7, 8 e 9 e la durata della convivenza non sia inferiore a tre anni, sempre che gli stessi siano in possesso dei requisiti per la permanenza nell'erp e la cui situazione economica non sia superiore a quanto previsto al comma 1, lettera e) dell'Art. 18. 5. Il diniego di subentro nell'assegnazione deve essere motivato dall'ente gestore con indicazione dei tempi e delle modalita' di ricorso. Avverso il diniego di rinnovo per subentro, e' ammessa, entro trenta giorni dal ricevimento del diniego stesso, richiesta di riesame al comune, che si esprime entro trenta giorni dal suo ricevimento. In caso di rigetto della richiesta di riesame, il comune detta il termine di rilascio dell'alloggio che comunque non deve essere superiore a sei mesi. 6. L'ente gestore dispone, previa diffida, il rilascio degli alloggi nei confronti del nucleo familiare, che permane nell'alloggio oltre i termini di rilascio stabiliti dal comune, a seguito del diniego di subentro nell'assegnazione. 7. L'ampliamento stabile del nucleo familiare dell'assegnatario, al di fuori dei casi di accrescimento legittimo ovvero naturale, al fine di ricomprendere in detto nucleo soggetti che non ne facevano parte al momento dell'assegnazione, e' ammesso nei confronti di persone legate all'assegnatario da vincoli di convivenza more uxorio, di parentela, di affinita'. Esso e' ammesso altresi' nei confronti di persone prive di vincoli di parentela o affinita' quando siano riscontrabili finalita' di assistenza morale e materiale, nonche' il carattere di stabilita', previa dichiarazione resa dall'assegnatario e dalle persone con cui si intende istituire la convivenza. 8. L'ampliamento stabile del nucleo familiare e' comunque ammissibile solo quando non comporti la perdita di uno o piu' dei requisiti previsti per la permanenza nell'alloggio, indicati nell'Art. 8, e quando non generi una condizione di forte sovraffollamento come definito nell'allegato 1, parte 1, del presente regolamento; 9. La domanda di ampliamento dovra' essere presentata all'ente gestore dell'alloggio. L'ente gestore, entro trenta giorni dalla richiesta, accerta, per il nuovo nucleo familiare, la persistenza dei requisiti soggettivi e l'insussistenza di sovraffollamento di cui all'allegato 1, parte 1, punto 11, lettera a) ed inoltre che l'alloggio non sia destinato alle specifiche categorie di cui all'Art. 11. In caso di accertamento positivo, l'ente gestore da' comunicazione al comune, ai fini della residenza anagrafica nell'alloggio. Nel caso di accertamento negativo l'ente gestore ne da' comunicazione al comune, che richiede all'assegnatario dell'alloggio, il ripristino, entro trenta giorni, della regolare conduzione ai fini erp. Decorso inutilmente il predetto termine, il comune attua le procedure di cui dell'Art. 18, per la decadenza dell'assegnazione dell'intero nucleo familiare e per il rilascio dell'alloggio a cura dell'ente gestore. 10. In caso di decesso dell'assegnatario e in mancanza di altri componenti il nucleo familiare coabitanti, l'ente gestore provvede all'immediato reintegro nel possesso dell'alloggio e alla custodia dei beni eventualmente esistenti in luogo idoneo, dopo aver redatto l'inventario alla presenza di un notaio o di altro pubblico ufficiale a cio' abilitato a norma di legge e dandone comunicazione ad eventuali eredi. 11. Nel caso il titolare deceduto sia stato assegnatario ai sensi dei comma 1, lettera a), dell'Art. 15, il subentro ai sensi del presente articolo ha luogo nello stesso alloggio se questo non e' stato attrezzato per i particolari usi di assistenza; in quest'ultimo caso il subentro opera per altro alloggio erp.