Art. 20.
                     Subentro nell'assegnazione
    1.    In    caso    di   decesso   dell'assegnatario   subentrano
nell'assegnazione  e  nel conseguente contratto di locazione, secondo
l'ordine  di  cui  all'Art.  16,  i  componenti  del nucleo familiare
presenti  all'atto  dell'assegnazione  e ancora conviventi al momento
del  decesso,  purche'  in  possesso  dei requisiti per la permanenza
nell'erp e di quanto previsto ai commi successivi. Nel caso di uscita
dal  nucleo  familiare dell'assegnatario o del coniuge anche a regime
di  separazione dei beni, l'ente gestore accerta, anche nei confronti
di  costoro, quanto previsto all'Art. 8, comma 2 e all'Art. 18, comma
1, lettere f) e g).
    2.  In  caso  di  nullita',  di  scioglimento del matrimonio o di
cessazione  dei suoi effetti civili ovvero di separazione, nonche' di
cessazione della convivenza more uxorio si applicano i criteri di cui
all'Art. 16, commi 2 e 3.
    3.  Possono  subentrare  nell'assegnazione  gli  ascendenti  e  i
discendenti  in  linea  retta, non facenti parte del nucleo familiare
assegnatario,  rientrati  nel  nucleo stesso da almeno un anno, se il
rientro  e'  documentato  per  assistenza  all'assegnatario  o  a  un
componente  familiare, di eta' ultrasettantacinquenne o disabile pari
o  superiore  al  66%,  ovvero  con  grave  handicap  o patologia con
prognosi ad esito infausto, ovvero sia dovuto a separazione coniugale
o  a  cessazione di convivenza more uxorio documentate. Il periodo di
convivenza decorre dalla data di autorizzazione da parte del gestore.
    4. Possono altresi' subentrare nell'assegnazione i componenti del
nucleo  familiare  non  facenti  parte  del  nucleo  assegnatario, ma
conviventi  al  momento  del  decesso dell'assegnatario e negli altri
casi  in  cui  il  titolare  della  locazione  sia  uscito dal nucleo
familiare,  purche'  tali  soggetti siano stati autorizzati dall'ente
gestore  secondo la disciplina indicata ai commi 7, 8 e 9 e la durata
della  convivenza non sia inferiore a tre anni, sempre che gli stessi
siano  in  possesso dei requisiti per la permanenza nell'erp e la cui
situazione  economica non sia superiore a quanto previsto al comma 1,
lettera e) dell'Art. 18.
    5.  Il diniego di subentro nell'assegnazione deve essere motivato
dall'ente  gestore  con  indicazione  dei  tempi e delle modalita' di
ricorso.  Avverso  il  diniego  di  rinnovo per subentro, e' ammessa,
entro  trenta giorni dal ricevimento del diniego stesso, richiesta di
riesame  al  comune,  che  si  esprime  entro  trenta  giorni dal suo
ricevimento. In caso di rigetto della richiesta di riesame, il comune
detta  il  termine  di  rilascio  dell'alloggio che comunque non deve
essere superiore a sei mesi.
    6.  L'ente  gestore  dispone,  previa  diffida, il rilascio degli
alloggi nei confronti del nucleo familiare, che permane nell'alloggio
oltre  i  termini  di  rilascio  stabiliti  dal comune, a seguito del
diniego di subentro nell'assegnazione.
    7.  L'ampliamento stabile del nucleo familiare dell'assegnatario,
al  di  fuori dei casi di accrescimento legittimo ovvero naturale, al
fine  di  ricomprendere  in detto nucleo soggetti che non ne facevano
parte  al  momento  dell'assegnazione,  e'  ammesso  nei confronti di
persone legate all'assegnatario da vincoli di convivenza more uxorio,
di parentela, di affinita'. Esso e' ammesso altresi' nei confronti di
persone  prive  di  vincoli  di  parentela  o  affinita' quando siano
riscontrabili  finalita' di assistenza morale e materiale, nonche' il
carattere  di stabilita', previa dichiarazione resa dall'assegnatario
e dalle persone con cui si intende istituire la convivenza.
    8.   L'ampliamento  stabile  del  nucleo  familiare  e'  comunque
ammissibile  solo  quando  non  comporti la perdita di uno o piu' dei
requisiti   previsti   per   la  permanenza  nell'alloggio,  indicati
nell'Art.   8,   e   quando   non  generi  una  condizione  di  forte
sovraffollamento come definito nell'allegato 1, parte 1, del presente
regolamento;
    9.  La  domanda  di ampliamento dovra' essere presentata all'ente
gestore  dell'alloggio.  L'ente  gestore,  entro  trenta giorni dalla
richiesta, accerta, per il nuovo nucleo familiare, la persistenza dei
requisiti  soggettivi  e  l'insussistenza  di sovraffollamento di cui
all'allegato  1,  parte  1,  punto  11,  lettera  a)  ed  inoltre che
l'alloggio  non  sia  destinato  alle  specifiche  categorie  di  cui
all'Art.  11.  In  caso  di accertamento positivo, l'ente gestore da'
comunicazione   al   comune,   ai  fini  della  residenza  anagrafica
nell'alloggio.  Nel  caso  di accertamento negativo l'ente gestore ne
da'   comunicazione   al   comune,   che   richiede  all'assegnatario
dell'alloggio,  il  ripristino,  entro  trenta giorni, della regolare
conduzione  ai  fini erp. Decorso inutilmente il predetto termine, il
comune  attua  le  procedure  di  cui  dell'Art. 18, per la decadenza
dell'assegnazione  dell'intero  nucleo  familiare  e  per il rilascio
dell'alloggio a cura dell'ente gestore.
    10.  In  caso di decesso dell'assegnatario e in mancanza di altri
componenti  il  nucleo  familiare coabitanti, l'ente gestore provvede
all'immediato  reintegro  nel  possesso dell'alloggio e alla custodia
dei  beni  eventualmente esistenti in luogo idoneo, dopo aver redatto
l'inventario alla presenza di un notaio o di altro pubblico ufficiale
a  cio'  abilitato  a  norma  di  legge  e  dandone  comunicazione ad
eventuali eredi.
    11. Nel caso il titolare deceduto sia stato assegnatario ai sensi
dei  comma  1,  lettera  a),  dell'Art.  15, il subentro ai sensi del
presente  articolo  ha  luogo  nello stesso alloggio se questo non e'
stato attrezzato per i particolari usi di assistenza; in quest'ultimo
caso il subentro opera per altro alloggio erp.