Art. 21. Ospitalita' temporanea 1. E' ammessa, previa motivata comunicazione dell'assegnatario all'ente gestore, l'ospitalita' temporanea di persone, non facenti parte del nucleo familiare dello stesso assegnatario, purche': a) l'ospitalita' sia finalizzata alla reciproca assistenza; b) non sia trasferita la residenza anagrafica della persona ospitata nell'alloggio dell'assegnatario; c) l'ospitalita' sia di durata non superiore a un anno, prorogabile una sola volta per gravi e documentati motivi. 2. L'ospitalita' temporanea e' altresi' ammessa ai fini dell'assistenza continuativa a favore di un componente del nucleo familiare, quando tale necessita' e' certificata da medico specialista. L'ospitalita' non deve determinare forte sovraffollamento come definito nell'allegato 1, parte prima, punto 11. In tale caso e' ammesso il trasferimento della residenza. 3. L'ospitalita' temporanea non produce effetti amministrativi ai fini del subentro, del cambio alloggio e della determinazione del reddito familiare.