Art. 21.
                       Ospitalita' temporanea
    1.  E'  ammessa,  previa motivata comunicazione dell'assegnatario
all'ente  gestore,  l'ospitalita'  temporanea di persone, non facenti
parte del nucleo familiare dello stesso assegnatario, purche':
      a) l'ospitalita' sia finalizzata alla reciproca assistenza;
      b) non  sia  trasferita  la  residenza anagrafica della persona
ospitata nell'alloggio dell'assegnatario;
      c) l'ospitalita'  sia  di  durata  non  superiore  a  un  anno,
prorogabile una sola volta per gravi e documentati motivi.
    2.   L'ospitalita'   temporanea   e'  altresi'  ammessa  ai  fini
dell'assistenza  continuativa  a  favore  di un componente del nucleo
familiare,   quando   tale   necessita'   e'  certificata  da  medico
specialista.     L'ospitalita'    non    deve    determinare    forte
sovraffollamento  come  definito  nell'allegato 1, parte prima, punto
11. In tale caso e' ammesso il trasferimento della residenza.
    3. L'ospitalita' temporanea non produce effetti amministrativi ai
fini  del  subentro,  del  cambio alloggio e della determinazione del
reddito familiare.