Art. 22.
                         Mobilita' abitativa
    1.  Il  comune  provvede  alla  mobilita' degli assegnatari degli
alloggi  di  erp  situati  nel proprio, territorio, indipendentemente
dall'ente  proprietario,  con  un  bando  semestrale  o  annuale,  in
analogia  con  quanto previsto per la presentazione delle domande nei
bandi di assegnazione.
    2.  Possono  partecipare  al  bando i conduttori, in possesso dei
requisiti  per  la  permanenza nell'assegnazione, la cui richiesta di
cambio di alloggio sia motivata da:
      a) variazioni   del   nucleo   familiare   che  diano  luogo  a
sovraffollamento o sottoutilizzo dell'alloggio;
      b) malattia   del   richiedente  o  di  componenti  del  nucleo
familiare che comporti grave disagio con la permanenza nell'alloggio;
      c) necessita' di avvicinamento al posto di lavoro;
      d) ricongiungimento  con  parente  invalido  o  avvicinamento a
parente,  anche  ricoverato, bisognoso di cura e/o assistenza morale,
materiale o sanitaria;
      e) gravi  e documentate necessita' del richiedente o del nucleo
familiare.
    3.  Nel caso di avvicinamento al posto di lavoro non e' richiesto
il requisito della residenza, purche' almeno un componente del nucleo
familiare  svolga  l'attivita'  lavorativa  principale  nel comune di
presentazione  della  domanda;  nel  caso  di avvicinamento a parente
invalido  e'  sufficiente  che  sia  residente  l'invalido  a  cui il
conduttore intende avvicinarsi, mentre nel caso di ricongiungimento o
avvicinamento al luogo di cura, e' sufficiente la residenza di almeno
un  componente del nucleo familiare, o che la casa di cura abbia sede
nel comune di presentazione della domanda.
    4.  Per  favorire  la  mobilita'  degli  assegnatari,  i  comuni,
d'intesa  con  l'ALER  territorialmente, competente possono stipulare
accordi per singoli cambi di alloggio o per bandi sovracomunali.
    5.  Il  comune,  previo  accordo  con  l'ALER, in caso di alloggi
gestiti  da  quest'ultima,  destina  al cambio non meno del 10% della
disponibilita'  di  alloggi da assegnare annualmente alla generalita'
dei cittadini.
    6.  Per la formazione della graduatoria si utilizzano le medesime
procedure previste per il bando d'assegnazione, laddove compatibili.
    7. Le ALER possono essere delegate, da piu' comuni all'emanazione
di   bandi   per   il   cambio   alloggio   su  scala  provinciale  o
subprovinciale.
    8.  Per  l'offerta  dell'alloggio  valgono  le procedure previste
dall'Art. 13.
    9.  L'efficacia  della  domanda  di  cambio alloggio ha la stessa
durata della domanda di assegnazione.
    10.  L'ente  gestore,  dandone  comunicazione  al  comune  e alla
Regione,  provvede  direttamente  al  cambio di alloggio nei seguenti
casi:
      a) nuclei familiari in cui siano presenti uno o piu' componenti
affetti  da  minorazioni  o  malattie  invalidanti, che comportino un
handicap  grave ovvero una percentuale d'invalidita' pari o superiore
al  66%,  certificata  ai  sensi  della  legislazione vigente, oppure
quando  un componente del nucleo familiare abbia una eta' superiore a
65 anni;
      b) nuclei  familiari  in  situazione di forte sovraffollamento,
come definito nell'allegato 1, parte prima, punto 11;
      c) nuclei  familiari  in  condizione  d'antigienicita',  di cui
all'allegato 1, parte prima, punto 12, lettera a);
      d) cambi   consensuali,  non  contrastanti  con  un  efficiente
utilizzo del patrimonio di erp;
      e) interventi   di   manutenzione   straordinaria,  risanamento
conservativo  e  ristrutturazione edilizia non disciplinati dal comma
13  dell'Art.  30,  assumendosi  l'eventuale  onere del trasferimento
dell'assegnatario in alloggio adeguato;
      f) cambi  che per esigenze di razionalizzazione ed economicita'
della  gestione  del patrimonio di erp determinino, in accordo con il
comune interessato, la mobilita' dell'assegnatario.
    11. L'ente gestore trasmette annualmente al comune l'elenco degli
assegnatari  che  abbiano in godimento un alloggio con una superficie
superiore  a quella prevista dall'Art. 13, alla tabella contenuta nel
comma  9, aumentata del dieci per cento (10%). Il comune, nel caso in
cui  l'assegnatario  non  ne  abbia  gia'  fatto  richiesta,  dispone
d'ufficio  il cambio alloggio con proprio provvedimento ove possibile
nell'ambito del quartiere o nelle adiacenze.
    12.  L'assegnatario  puo'  ricorrere  in  opposizione per gravi e
documentati  motivi,  entro  i  successivi  trenta giorni, avverso il
provvedimento  che  dispone  il cambio forzoso dell'alloggio, a norma
dei  commi 10  e  11.  Trascorsi  i  trenta  giorni,  previa motivata
decisione  sul  ricorso eventualmente presentato, il provvedimento ha
valore  di titolo esecutivo. Gli alloggi offerti per l'attuazione dei
cambi  di  cui ai commi 10 e 11 non rientrano nel computo della quota
prevista al comma 5.
    13. Il comune o l'ente gestore possono disporre la corresponsione
di   contributi   agli   assegnatari   per   le   spese  inerenti  al
trasferimento, anche graduati secondo il reddito familiare.