Art. 23. Assegnazione e gestione degli alloggi a favore delle forze dell'ordine e ai corpi speciali 1. Per consentire il trasferimento, la permanenza e la mobilita' nella Regione Lombardia, in particolare a livello comunale, degli appartenenti all'Arma dei carabinieri, ai corpi di Polizia di Stato, Guardia di finanza, Polizia penitenziaria, Corpo forestale dello Stato e Corpo dei vigili del fuoco, il comune puo' destinare allo scopo una percentuale fino al 10% degli alloggi prevedibilmente disponibili nel corso dell'anno, compresi quelli rilasciati da appartenenti alle forze dell'ordine e corpi speciali. 2. Il comune, entro il 31 marzo di ogni anno, comunica alla prefettura locale e alla giunta regionale la prevedibile disponibilita' degli alloggi da assegnare alle categorie di cui al comma 1, per le quali sono derogabili i requisiti di cui all'Art. 8. La prefettura provvede autonomamente, con le rappresentanze delle amministrazioni competenti, a trasmettere al comune interessato la graduatoria dei concorrenti. 3. Il comune dispone l'assegnazione di servizio di un alloggio adeguato in relazione al numero dei componenti della famiglia, convocando l'interessato, di concerto con la Prefettura o l'amministrazione di appartenenza, per l'accettazione. Decorsi trenta giorni dal ricevimento della convocazione, l'interessato, qualora non si sia presentato per l'accettazione dell'alloggio, decade dal beneficio a favore del soggetto che eventualmente segua in graduatoria. In assenza di altri soggetti beneficiari l'alloggio viene assegnato secondo la graduatoria comunale. 4. La documentazione del nucleo familiare, di cui al comma 3, deve essere conforme a quella richiesta per la determinazione dell'ISBARC/R, e i relativi dati sono inseriti, a cura del comune, nella procedura informatica regionale. Il contratto di locazione, da stipularsi con l'ente gestore, e' soggetto alla disciplina dell'erp, ai sensi del presente regolamento. 5. Il comune puo' disporre l'assegnazione dell'alloggio in uso al nucleo familiare di appartenenti alle categorie di cui al comma 1, anche in deroga alla graduatoria e alle procedure ordinarie, purche' sussistano i requisiti soggettivi per la permanenza nell'erp, nei seguenti casi: a) quiescenza per cessazione del rapporto di lavoro, quando il nucleo familiare risulti residente in alloggi di erp nella Regione da almeno dieci anni; b) quiescenza per invalidita' o decesso per cause di servizio, indipendentemente dal periodo di residenza; c) separazione giudiziale, nullita', annullamento o scioglimento del matrimonio a favore del coniuge affidatario dei figli minori e/o della casa, coniugale. 6. Il comune, a seguito di segnalazione da parte dell'ammi- nistrazione di appartenenza, dispone la decadenza dall'assegnazione nei confronti di coloro che abbiano cessato il servizio, al di fuori dei casi di cui al comma 5. L'ente gestore provvede agli atti di rilascio dell'alloggio, assegnando un termine non superiore ai sei mesi.