Art. 23.
Assegnazione   e   gestione   degli  alloggi  a  favore  delle  forze
                   dell'ordine e ai corpi speciali
    1.  Per consentire il trasferimento, la permanenza e la mobilita'
nella  Regione  Lombardia,  in  particolare a livello comunale, degli
appartenenti  all'Arma dei carabinieri, ai corpi di Polizia di Stato,
Guardia  di  finanza,  Polizia  penitenziaria,  Corpo forestale dello
Stato  e  Corpo  dei  vigili del fuoco, il comune puo' destinare allo
scopo  una  percentuale  fino  al  10%  degli alloggi prevedibilmente
disponibili  nel  corso  dell'anno,  compresi  quelli  rilasciati  da
appartenenti alle forze dell'ordine e corpi speciali.
    2.  Il  comune,  entro  il  31 marzo  di ogni anno, comunica alla
prefettura   locale   e   alla   giunta   regionale   la  prevedibile
disponibilita'  degli  alloggi  da assegnare alle categorie di cui al
comma  1, per le quali sono derogabili i requisiti di cui all'Art. 8.
La  prefettura  provvede  autonomamente,  con le rappresentanze delle
amministrazioni  competenti,  a  trasmettere al comune interessato la
graduatoria dei concorrenti.
    3.  Il  comune  dispone l'assegnazione di servizio di un alloggio
adeguato  in  relazione  al  numero  dei  componenti  della famiglia,
convocando   l'interessato,   di   concerto   con   la  Prefettura  o
l'amministrazione di appartenenza, per l'accettazione. Decorsi trenta
giorni dal ricevimento della convocazione, l'interessato, qualora non
si  sia  presentato  per  l'accettazione  dell'alloggio,  decade  dal
beneficio   a   favore   del  soggetto  che  eventualmente  segua  in
graduatoria.  In  assenza  di  altri  soggetti beneficiari l'alloggio
viene assegnato secondo la graduatoria comunale.
    4.  La  documentazione  del  nucleo familiare, di cui al comma 3,
deve  essere  conforme  a  quella  richiesta  per  la  determinazione
dell'ISBARC/R,  e  i  relativi dati sono inseriti, a cura del comune,
nella  procedura informatica regionale. Il contratto di locazione, da
stipularsi  con l'ente gestore, e' soggetto alla disciplina dell'erp,
ai sensi del presente regolamento.
    5. Il comune puo' disporre l'assegnazione dell'alloggio in uso al
nucleo  familiare  di  appartenenti alle categorie di cui al comma 1,
anche  in deroga alla graduatoria e alle procedure ordinarie, purche'
sussistano  i  requisiti  soggettivi  per la permanenza nell'erp, nei
seguenti casi:
      a) quiescenza  per cessazione del rapporto di lavoro, quando il
nucleo familiare risulti residente in alloggi di erp nella Regione da
almeno dieci anni;
      b) quiescenza  per invalidita' o decesso per cause di servizio,
indipendentemente dal periodo di residenza;
      c) separazione    giudiziale,    nullita',    annullamento    o
scioglimento  del  matrimonio  a  favore  del coniuge affidatario dei
figli minori e/o della casa, coniugale.
    6.  Il  comune,  a  seguito  di  segnalazione da parte dell'ammi-
nistrazione  di  appartenenza, dispone la decadenza dall'assegnazione
nei  confronti di coloro che abbiano cessato il servizio, al di fuori
dei  casi  di  cui  al  comma 5. L'ente gestore provvede agli atti di
rilascio  dell'alloggio,  assegnando  un termine non superiore ai sei
mesi.