Art. 24. Occupazione senza titolo 1. Ai fini del presente regolamento si intende occupante senza titolo chiunque occupi un alloggio di erp senza essere legittimato da un provvedimento di assegnazione o da altro atto della pubblica amministrazione. 2. Il legale rappresentante dell'ente proprietario o dell'ente gestore, se delegato, dispone il rilascio degli alloggi di erp nei confronti degli occupanti senza titolo. A tal fine diffida preventivamente, con lettera raccomandata, l'occupante a rilasciare l'alloggio entro quindici giorni e gli assegna lo stesso termine per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti. Il provvedimento con cui e' disposto il rilascio; costituisce titolo esecutivo e non e' soggetto a graduazioni o proroghe. 3. In caso di occupazione con violenza od effrazione, l'ente proprietario o l'ente gestore, se delegato, intima immediatamente il rilascio dell'alloggio, dando un termine di quarantotto ore. Tale intimazione costituisce titolo esecutivo che non e' soggetto a graduazioni o proroghe. Si provvede al recupero dell'alloggio occupato in via amministrativa ovvero con ricorso all'autorita' giudiziaria, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 633 del codice penale.