Art. 24.
                      Occupazione senza titolo
    1.  Ai  fini  del presente regolamento si intende occupante senza
titolo chiunque occupi un alloggio di erp senza essere legittimato da
un  provvedimento  di  assegnazione  o  da  altro atto della pubblica
amministrazione.
    2.  Il  legale  rappresentante dell'ente proprietario o dell'ente
gestore,  se  delegato,  dispone il rilascio degli alloggi di erp nei
confronti   degli   occupanti   senza  titolo.  A  tal  fine  diffida
preventivamente,  con  lettera raccomandata, l'occupante a rilasciare
l'alloggio  entro quindici giorni e gli assegna lo stesso termine per
la   presentazione   di   deduzioni   scritte   e  di  documenti.  Il
provvedimento  con  cui  e'  disposto il rilascio; costituisce titolo
esecutivo e non e' soggetto a graduazioni o proroghe.
    3.  In  caso  di  occupazione  con violenza od effrazione, l'ente
proprietario  o l'ente gestore, se delegato, intima immediatamente il
rilascio  dell'alloggio,  dando  un  termine di quarantotto ore. Tale
intimazione  costituisce  titolo  esecutivo  che  non  e'  soggetto a
graduazioni   o  proroghe.  Si  provvede  al  recupero  dell'alloggio
occupato  in  via  amministrativa  ovvero  con  ricorso all'autorita'
giudiziaria,  ai  sensi  e  per  gli effetti dell'Art. 633 del codice
penale.