Art. 26.
                         E s c l u s i o n i
    1.   La  giunta  regionale,  a  seguito  di  richiesta  dell'ente
proprietario  d'intesa  con  il  comune interessato, puo' autorizzare
l'esclusione  dalla disciplina del presente regolamento di alloggi di
cui   all'art.   1,   comma 3,  lettera  a),  nel  caso  di  motivata
destinazione a finalita' pubbliche, avuto riguardo all'entita' e alla
qualita' del patrimonio erp presente nel comune.
    2. La giunta regionale, a seguito di richiesta dell'ALER d'intesa
con  il  comune  interessato,  puo'  autorizzare  l'esclusione  dalla
disciplina  del  presente  regolamento  di alloggi di cui all'art. 1,
comma 3, lettera a). Tale esclusione e' ammessa fino a un massimo del
cinque  per  cento  (5%)  di  tali  alloggi  e  solo  ai  fini  della
diversificazione sociale a seguito della riqualificazione abitativa e
per ragioni di razionalizzazione e di economicita' di gestione.