Art. 26. E s c l u s i o n i 1. La giunta regionale, a seguito di richiesta dell'ente proprietario d'intesa con il comune interessato, puo' autorizzare l'esclusione dalla disciplina del presente regolamento di alloggi di cui all'art. 1, comma 3, lettera a), nel caso di motivata destinazione a finalita' pubbliche, avuto riguardo all'entita' e alla qualita' del patrimonio erp presente nel comune. 2. La giunta regionale, a seguito di richiesta dell'ALER d'intesa con il comune interessato, puo' autorizzare l'esclusione dalla disciplina del presente regolamento di alloggi di cui all'art. 1, comma 3, lettera a). Tale esclusione e' ammessa fino a un massimo del cinque per cento (5%) di tali alloggi e solo ai fini della diversificazione sociale a seguito della riqualificazione abitativa e per ragioni di razionalizzazione e di economicita' di gestione.