Art. 28.
                       Verifica dei risultati
    1.  I  comuni, anche ai sensi del comma 4 dell'Art. 1 della legge
regionale  5 gennaio  2000,  n. 1, redigono annualmente e trasmettono
per via informatica alla Regione, un rapporto pubblico sull'andamento
delle  assegnazioni,  ivi  comprese  quelle  in  deroga  di  cui agli
articoli  l4,  15  e  23,  comma 6, dei provvedimenti estintivi delle
stesse e dei cambi di alloggio.
    2.  Le  ALER  trasmettono  annualmente  alla  Regione e ai comuni
interessati un rapporto sull'andamento del servizio dell'erp.
    3.  La giunta regionale, unitamente alla presentazione del PRERP,
presenta    al    consiglio   regionale   un   rapporto   complessivo
sull'andamento  del  fabbisogno  abitativo e sulla gestione dell'erp,
con  particolare  riguardo  ad  assegnazioni,  decadenze, occupazioni
senza titolo e mobilita' interna al patrimonio.