Art. 28. Verifica dei risultati 1. I comuni, anche ai sensi del comma 4 dell'Art. 1 della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1, redigono annualmente e trasmettono per via informatica alla Regione, un rapporto pubblico sull'andamento delle assegnazioni, ivi comprese quelle in deroga di cui agli articoli l4, 15 e 23, comma 6, dei provvedimenti estintivi delle stesse e dei cambi di alloggio. 2. Le ALER trasmettono annualmente alla Regione e ai comuni interessati un rapporto sull'andamento del servizio dell'erp. 3. La giunta regionale, unitamente alla presentazione del PRERP, presenta al consiglio regionale un rapporto complessivo sull'andamento del fabbisogno abitativo e sulla gestione dell'erp, con particolare riguardo ad assegnazioni, decadenze, occupazioni senza titolo e mobilita' interna al patrimonio.