Art. 3.
 Determinazione della situazione economica e procedure informatiche
    1.  Per  la  valutazione  della  situazione  economica del nucleo
familiare, ai fini dell'assegnazione e gestione degli alloggi di erp,
sono  stabiliti  uno  specifico indicatore della situazione economica
(ISE-erp)  e  uno  specifico  indicatore  della  situazione economica
equivalente   (ISEE-erp),   secondo   quanto   previsto  dal  decreto
legislativo  31 marzo  1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati
di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono
prestazioni  agevolate,  a  norma dell'Art. 59, comma 51, della legge
27 dicembre   1997,  n.  445)  determinati  con  le  modalita'  e  le
integrazioni  di  cui all'allegato 1. Il valore di tali indicatori e'
aggiornato   periodicamente   dalla   giunta   regionale,   in   base
all'andamento dei bandi d'assegnazione.
    2.  Al  fine di migliorare il rapporto con i comuni e il servizio
fornito  ai  cittadini,  di  semplificare  le procedure, di ridurre i
tempi  d'assegnazione  e  di  costituire  un archivio informatico dei
beneficiari e del fabbisogno abitativo, la Regione predispone e mette
a  disposizione  dei  comuni, delle ALER e dei soggetti convenzionati
un'apposita  procedura  informatica per il caricamento delle domande,
la  formazione  della  graduatoria  e  l'anagrafe  dell'utenza  e del
patrimonio. Con provvedimento del direttore generale della competente
direzione  regionale  sono  stabilite  le modalita' di utilizzo delle
procedure.