Art. 3. Determinazione della situazione economica e procedure informatiche 1. Per la valutazione della situazione economica del nucleo familiare, ai fini dell'assegnazione e gestione degli alloggi di erp, sono stabiliti uno specifico indicatore della situazione economica (ISE-erp) e uno specifico indicatore della situazione economica equivalente (ISEE-erp), secondo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate, a norma dell'Art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 445) determinati con le modalita' e le integrazioni di cui all'allegato 1. Il valore di tali indicatori e' aggiornato periodicamente dalla giunta regionale, in base all'andamento dei bandi d'assegnazione. 2. Al fine di migliorare il rapporto con i comuni e il servizio fornito ai cittadini, di semplificare le procedure, di ridurre i tempi d'assegnazione e di costituire un archivio informatico dei beneficiari e del fabbisogno abitativo, la Regione predispone e mette a disposizione dei comuni, delle ALER e dei soggetti convenzionati un'apposita procedura informatica per il caricamento delle domande, la formazione della graduatoria e l'anagrafe dell'utenza e del patrimonio. Con provvedimento del direttore generale della competente direzione regionale sono stabilite le modalita' di utilizzo delle procedure.