Art. 30. Locazione temporanea 1. La Regione favorisce la fruizione del patrimonio di erp, di cui all'Art. 1, comma 2 anche a particolari categorie aventi esigenze di alloggio temporaneo. La giunta regionale individua tali categorie, le modalita' di fruizione, il corrispettivo per la fruizione che puo' variare in relazione ai servizi aggiuntivi offerti dall'ente gestore e le risorse per le esigenze di locazione temporanea. 2. Possono partecipare al bando per la locazione temporanea le categorie di volta in volta indicate dalla giunta regionale, nel rispetto di quanto segue: a) la situazione economica del nucleo familiare di origine non superi del 20% l'ISEE-erp per conseguire l'assegnazione di un alloggio di erp di cui all'Art. 13, comma 2, lettera a), al netto del canone di locazione o di quanto corrisposto annualmente ai fini dell'acquisto dell'alloggio in cui risiede il nucleo familiare; b) il tempo di percorrenza tra il comune o frazione di residenza del nucleo familiare di appartenenza e il comune ove viene svolta l'attivita' non sia inferiore a sessanta minuti secondo l'orario dei mezzi di trasporto pubblico della Regione; non sono considerati i tempi di percorrenza all'interno del comune sede degli studi o di lavoro. 3. I locatari degli alloggi a locazione temporanea sono individuati con modalita' concorsuali in base al criterio della situazione economica e della residenza in Lombardia, come disciplinati nel presente regolamento, tenendo conto del nucleo familiare di origine. Il provvedimento della giunta regionale di cui al comma 1, individua altri criteri specifici di settore a seconda della categoria individuata.