Art. 30.
                        Locazione temporanea
    1.  La  Regione  favorisce la fruizione del patrimonio di erp, di
cui all'Art. 1, comma 2 anche a particolari categorie aventi esigenze
di alloggio temporaneo. La giunta regionale individua tali categorie,
le modalita' di fruizione, il corrispettivo per la fruizione che puo'
variare  in relazione ai servizi aggiuntivi offerti dall'ente gestore
e le risorse per le esigenze di locazione temporanea.
    2.  Possono  partecipare  al bando per la locazione temporanea le
categorie  di  volta  in  volta  indicate dalla giunta regionale, nel
rispetto di quanto segue:
      a) la  situazione economica del nucleo familiare di origine non
superi  del  20%  l'ISEE-erp  per  conseguire  l'assegnazione  di  un
alloggio di erp di cui all'Art. 13, comma 2, lettera a), al netto del
canone  di  locazione  o  di  quanto  corrisposto annualmente ai fini
dell'acquisto dell'alloggio in cui risiede il nucleo familiare;
      b) il  tempo  di  percorrenza  tra  il  comune  o  frazione  di
residenza  del nucleo familiare di appartenenza e il comune ove viene
svolta  l'attivita'  non  sia  inferiore  a  sessanta  minuti secondo
l'orario  dei  mezzi  di  trasporto  pubblico della Regione; non sono
considerati  i tempi di percorrenza all'interno del comune sede degli
studi o di lavoro.
    3.   I   locatari  degli  alloggi  a  locazione  temporanea  sono
individuati  con  modalita'  concorsuali  in  base  al criterio della
situazione   economica   e   della   residenza   in  Lombardia,  come
disciplinati  nel  presente  regolamento,  tenendo  conto  del nucleo
familiare  di origine. Il provvedimento della giunta regionale di cui
al  comma  1,  individua altri criteri specifici di settore a seconda
della categoria individuata.