Art. 31. Norme transitorie 1. E' sospesa fino al 1° maggio 2004 la pubblicazione di bandi di concorso per l'assegnazione degli alloggi di erp. 2. Sono fatte salve le attivita' conseguenti ai bandi di concorso e le graduatorie provvisorie e definitive pubblicate prima della pubblicazione del presente regolamento, nonche' le relative procedure di assegnazione. I bandi e le graduatorie sopraddette cessano di essere efficaci con la pubblicazione delle graduatorie conseguenti ai bandi emanati conformemente al presente regolamento e comunque l'efficacia non si protrae oltre il 31 dicembre 2005. 3. I comuni confermano alla direzione generale competente l'eventuale variazione dei valori di cui all'Art. 10, comma 3, introdotti attraverso le procedure informatiche antecedentemente alla data di apertura del bando. 4. I contratti di locazione, stipulati precedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono da rinnovarsi alla loro scadenza e comunque entro il 2010, secondo quanto previsto dal comma 4 dell'Art. 19 e dall'Art. 19, qualora non sussistano le condizioni di decadenza previste dall'Art. 18. Con l'aggiornamento dell'anagrafe dell'utenza, di cui all'Art. 4, da effettuarsi entro il 30 settembre 2005, l'ente gestore accerta la permanenza delle condizioni di assegnazione di cui all'Art. 18 e della situazione economica dell'assegnatario ai fini della permanenza nell'erp. Qualora la situazione economica fosse superiore a quella prevista per la permanenza, l'ente gestore provvede a darne comunicazione all'assegnatario e al comune competente per territorio ai fini dell'emanazione del provvedimento di decadenza dall'assegnazione. Il comune provvede entro sessanta giorni. 5. I rapporti, contratti e accordi perfezionati giuste le previsioni di cui al titolo V della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 91 (Disciplina dell'assegnazione e della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) e successive variazioni e integrazioni, restano in vigore se non in contrasto con le disposizioni fino all'adozione di uno specifico regolamento regionale in materia. Il titolo V della legge regionale n. 91/1983, si applica esclusivamente agli alloggi di cui all'Art. 1, comma 3, lettera a). 6. I comuni, successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, possono, sino al 30 giugno 2004, procedere alle assegnazioni in deroga alla graduatoria, secondo le procedure vigenti prima della pubblicazione del presente regolamento, nella misura massima del 50% degli alloggi che si rendono disponibili nell'anno 2003 e nel primo semestre 2004, dandone comunicazione alla Regione. Dal 1° luglio 2004 le assegnazioni in deroga alla graduatoria o ai requisiti dovranno essere assunte secondo quanto previsto dal presente regolamento. Per i comuni, con popolazione superiore a 100.000 abitanti il sopraddetto termine del 1° luglio 2004 e' prorogato al 1° gennaio 2006. 7. Le ALER, entro il 1° aprile 2004, trasmettono al comune, anche su supporto informatico, l'anagrafe dell'utenza e del patrimonio del territorio di competenza. 8. Il comune e l'ALER, per gli alloggi in gestione, con l'anagrafe dell'utenza per l'anno 2004, procedono alla realizzazione dell'anagrafe delle locazioni stipulate originariamente con i soggetti appartenenti alle categorie delle forze dell'ordine e ai corpi speciali, di cui all'Art. 23. Dalle risultanze di detta anagrafe, il comune interessato dispone la conferma o la decadenza dell'assegnazione ai sensi del comma 5 dell'Art. 23. 9. La norma di cui al comma 2 dell'Art. 7 produce effetti a far data dall'1° gennaio 2005. Da tale data e' ammessa la presentazione di domanda in comune diverso da quello di residenza e da quello in cui si presta attivita' lavorativa. 10. Entro il 31 dicembre 2004, le ALER trasmettono alla Regione una relazione sullo stato dei condomini amministrati. 11. Fatto salvo quanto previsto al titolo IV della legge regionale n. 91/1983, sono vigenti i richiami ad altre norme della stessa legge, nonche' altre disposizioni assunte dalla Regione in materia di canoni di locazione erp prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. 12. Al fine di favorire l'integrazione sociale, i contratti di quartiere possono prevedere, nel rispetto dell'ordine della graduatoria comunale, ulteriori specifiche categorie di assegnatari non previste al comma 8 dell'Art. 11 e, in deroga al comma 7 dello stesso articolo, le percentuali degli alloggi da assegnare a tali specifiche categorie. Il contratto di quartiere disciplina le eventuali procedure previste al comma 2 dell'Art. 26 per il solo patrimonio di erp interessato dal contratto stesso. 13. Per ente gestore si intende indifferentemente il comune o ALER che gestiscono il proprio patrimonio, ovvero l'ente pubblico, la societa' a capitale pubblico o privato o altro soggetto che gestisce in nome e per conto dei proprietario il patrimonio di erp.