Art. 31.
                          Norme transitorie
    1. E' sospesa fino al 1° maggio 2004 la pubblicazione di bandi di
concorso per l'assegnazione degli alloggi di erp.
    2. Sono fatte salve le attivita' conseguenti ai bandi di concorso
e  le  graduatorie  provvisorie  e  definitive pubblicate prima della
pubblicazione del presente regolamento, nonche' le relative procedure
di  assegnazione.  I  bandi  e  le graduatorie sopraddette cessano di
essere efficaci con la pubblicazione delle graduatorie conseguenti ai
bandi  emanati  conformemente  al  presente  regolamento  e  comunque
l'efficacia non si protrae oltre il 31 dicembre 2005.
    3.   I  comuni  confermano  alla  direzione  generale  competente
l'eventuale  variazione  dei  valori  di  cui  all'Art.  10, comma 3,
introdotti attraverso le procedure informatiche antecedentemente alla
data di apertura del bando.
    4.  I contratti di locazione, stipulati precedentemente alla data
di  entrata  in  vigore  del presente regolamento, sono da rinnovarsi
alla  loro scadenza e comunque entro il 2010, secondo quanto previsto
dal  comma  4  dell'Art. 19 e dall'Art. 19, qualora non sussistano le
condizioni  di  decadenza  previste dall'Art. 18. Con l'aggiornamento
dell'anagrafe dell'utenza, di cui all'Art. 4, da effettuarsi entro il
30 settembre   2005,  l'ente  gestore  accerta  la  permanenza  delle
condizioni  di  assegnazione  di  cui  all'Art. 18 e della situazione
economica   dell'assegnatario  ai  fini  della  permanenza  nell'erp.
Qualora la situazione economica fosse superiore a quella prevista per
la   permanenza,   l'ente  gestore  provvede  a  darne  comunicazione
all'assegnatario  e  al  comune  competente  per  territorio  ai fini
dell'emanazione  del provvedimento di decadenza dall'assegnazione. Il
comune provvede entro sessanta giorni.
    5.  I  rapporti,  contratti  e  accordi  perfezionati  giuste  le
previsioni  di cui al titolo V della legge regionale 5 dicembre 1983,
n. 91 (Disciplina dell'assegnazione e della gestione degli alloggi di
edilizia   residenziale   pubblica)   e   successive   variazioni   e
integrazioni,   restano   in  vigore  se  non  in  contrasto  con  le
disposizioni fino all'adozione di uno specifico regolamento regionale
in  materia. Il titolo V della legge regionale n. 91/1983, si applica
esclusivamente agli alloggi di cui all'Art. 1, comma 3, lettera a).
    6.  I  comuni, successivamente alla data di entrata in vigore del
presente regolamento, possono, sino al 30 giugno 2004, procedere alle
assegnazioni in deroga alla graduatoria, secondo le procedure vigenti
prima  della  pubblicazione  del  presente  regolamento, nella misura
massima  del  50%  degli alloggi che si rendono disponibili nell'anno
2003  e  nel primo semestre 2004, dandone comunicazione alla Regione.
Dal  1° luglio  2004  le assegnazioni in deroga alla graduatoria o ai
requisiti   dovranno  essere  assunte  secondo  quanto  previsto  dal
presente  regolamento.  Per  i  comuni,  con  popolazione superiore a
100.000  abitanti  il  sopraddetto  termine  del  1° luglio  2004  e'
prorogato al 1° gennaio 2006.
    7. Le ALER, entro il 1° aprile 2004, trasmettono al comune, anche
su  supporto informatico, l'anagrafe dell'utenza e del patrimonio del
territorio di competenza.
    8.  Il  comune  e  l'ALER,  per  gli  alloggi  in  gestione,  con
l'anagrafe  dell'utenza per l'anno 2004, procedono alla realizzazione
dell'anagrafe   delle   locazioni  stipulate  originariamente  con  i
soggetti  appartenenti  alle  categorie  delle forze dell'ordine e ai
corpi  speciali,  di  cui  all'Art.  23.  Dalle  risultanze  di detta
anagrafe,  il  comune  interessato dispone la conferma o la decadenza
dell'assegnazione ai sensi del comma 5 dell'Art. 23.
    9.  La  norma di cui al comma 2 dell'Art. 7 produce effetti a far
data  dall'1° gennaio  2005. Da tale data e' ammessa la presentazione
di  domanda  in  comune diverso da quello di residenza e da quello in
cui si presta attivita' lavorativa.
    10.  Entro  il 31 dicembre 2004, le ALER trasmettono alla Regione
una relazione sullo stato dei condomini amministrati.
    11.  Fatto  salvo  quanto  previsto  al  titolo  IV  della  legge
regionale  n.  91/1983,  sono vigenti i richiami ad altre norme della
stessa  legge,  nonche'  altre  disposizioni assunte dalla Regione in
materia  di  canoni di locazione erp prima dell'entrata in vigore del
presente regolamento.
    12.  Al  fine  di favorire l'integrazione sociale, i contratti di
quartiere   possono   prevedere,   nel   rispetto  dell'ordine  della
graduatoria  comunale,  ulteriori specifiche categorie di assegnatari
non  previste  al  comma 8 dell'Art. 11 e, in deroga al comma 7 dello
stesso  articolo,  le  percentuali  degli alloggi da assegnare a tali
specifiche   categorie.  Il  contratto  di  quartiere  disciplina  le
eventuali  procedure  previste  al  comma  2 dell'Art. 26 per il solo
patrimonio di erp interessato dal contratto stesso.
    13.  Per  ente  gestore  si intende indifferentemente il comune o
ALER che gestiscono il proprio patrimonio, ovvero l'ente pubblico, la
societa'  a capitale pubblico o privato o altro soggetto che gestisce
in nome e per conto dei proprietario il patrimonio di erp.