Art. 32.
Disposizioni  temporanee e di prima applicazione in materia di canone
                              moderato
    1.  Nelle  more  dell'entrata  in  vigore  del regolamento per la
determinazione dei canoni, a norma dell'Art. 3, comma 41, lettera n),
della  legge  regionale n. 1/2000, per gli alloggi di cui alle misure
di  intervento  del  programma  regionale  di  edilizia  residenziale
pubblica  2002-2004, limitatamente ai Programmi regionali per l'ERS e
a  quanto  indicato  nei  programmi annuali di attuazione, nonche' ai
contratti  di  quartiere  II;  si  applica  un  canone  di  locazione
denominato  «canone  moderato»,  nei  casi  in cui tali alloggi siano
inseriti nella tipologia di cui all'Art. 1, comma 3, lettera b).
    2.   Il   canone   moderato   e'   determinato  in  relazione  al
corrispettivo  di  locazione,  di cui alla tabella 1 dell'allegato 1,
parte  V,  per  la  superficie  complessiva  dell'alloggio al fine di
coprire gli oneri di realizzazione, recupero o acquisizione e i costi
di  gestione  comprensivi  della  manutenzione  straordinaria  ed  e'
differenziato in funzione delle caratteristiche degli alloggi stessi.
    3.  La  giunta  regionale,  tenuto  conto  delle variazioni delle
capacita'  economiche  intervenute  nella  Regione, puo' aggiornare i
limiti  di  accesso  e  di permanenza nell'erp, previsti dal presente
regolamento e dall'allegato 1, parti III, IV e V.