Art. 32. Disposizioni temporanee e di prima applicazione in materia di canone moderato 1. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento per la determinazione dei canoni, a norma dell'Art. 3, comma 41, lettera n), della legge regionale n. 1/2000, per gli alloggi di cui alle misure di intervento del programma regionale di edilizia residenziale pubblica 2002-2004, limitatamente ai Programmi regionali per l'ERS e a quanto indicato nei programmi annuali di attuazione, nonche' ai contratti di quartiere II; si applica un canone di locazione denominato «canone moderato», nei casi in cui tali alloggi siano inseriti nella tipologia di cui all'Art. 1, comma 3, lettera b). 2. Il canone moderato e' determinato in relazione al corrispettivo di locazione, di cui alla tabella 1 dell'allegato 1, parte V, per la superficie complessiva dell'alloggio al fine di coprire gli oneri di realizzazione, recupero o acquisizione e i costi di gestione comprensivi della manutenzione straordinaria ed e' differenziato in funzione delle caratteristiche degli alloggi stessi. 3. La giunta regionale, tenuto conto delle variazioni delle capacita' economiche intervenute nella Regione, puo' aggiornare i limiti di accesso e di permanenza nell'erp, previsti dal presente regolamento e dall'allegato 1, parti III, IV e V.