Art. 6. Bandi di assegnazione 1. Il comune provvede all'assegnazione degli alloggi di erp che si rendono disponibili a qualunque titolo nel proprio territorio, compresi quelli rilasciati dagli appartenenti alle forze dell'ordine e ai corpi speciali di cui all'Art. 23, mediante bandi pubblici di durata semestrale, con decorrenza dei termini per la presentazione delle domande rispettivamente dal 1° gennaio e dal 1° luglio di ciascun anno, come indicato nel seguente schema. Bando con decorrenza 1° gennaio Bando con decorrenza 1 luglio e scadenza 30 giugno: e scadenza 31 dicembre: Graduatoria con decorrenza Graduatoria con decorrenza 1 gennaio 1 gennaio 2. I comuni, singoli o associati, nel cui territorio siano presenti alloggi di erp in numero esiguo, possono procedere con un unico bando annuale ovvero con riguardo alla prevedibile disponibilita' degli alloggi stessi. 3. Il comune, tenuto conto della propria ampiezza demografica, definisce: a) le modalita' di presentazione delle domande e degli atti relativi; b) l'eventuale quota percentuale complessiva di alloggi da locare in via prioritaria a particolari categorie di persone, come indicato ai commi 7 e 8 dell'Art. 11; c) le modalita' di pubblicazione e di pubblicita' del bando. 4. Per la presentazione della domanda, la situazione reddituale e' quella risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini fiscali alla data di apertura del bando; la situazione patrimoniale e' riferita al valore del patrimonio al 31 dicembre dello stesso anno cui si riferisce il reddito per la partecipazione al bando. 5. Il comune, con il bando e con altre modalita' idonee deve rendere noto ai cittadini: a) i requisiti per l'accesso all'assegnazione di un alloggio di erp; b) la prevedibile disponibilita' di alloggi di cui alla lettera a) e alla lettera b) del comma 3 dell'Art. 1 per il periodo di validita' della graduatoria, nel territorio comunale o, nel caso di comuni che operino in maniera associata, negli altri comuni; c) la quota percentuale complessiva di alloggi eventualmente da assegnare prioritariamente a determinate categorie di persone, come indicato ai commi 7 e 8 dell'Art. 11; d) le modalita' di attribuzione dell'indicatore del bisogno abitativo regionale e comunale (ISBARC); e) le modalita' di valutazione del periodo di residenza ai fini del calcolo dell'ISBARC/R in forza del quale e' formata la graduatoria; f) il responsabile del procedimento e le modalita' di opposizione ai risultati della graduatoria.