Art. 6.
                        Bandi di assegnazione
    1.  Il  comune provvede all'assegnazione degli alloggi di erp che
si  rendono  disponibili  a  qualunque titolo nel proprio territorio,
compresi  quelli rilasciati dagli appartenenti alle forze dell'ordine
e  ai  corpi  speciali di cui all'Art. 23, mediante bandi pubblici di
durata  semestrale,  con  decorrenza dei termini per la presentazione
delle  domande  rispettivamente  dal  1° gennaio  e  dal 1° luglio di
ciascun anno, come indicato nel seguente schema.


Bando con decorrenza 1° gennaio        Bando con decorrenza 1 luglio
 e scadenza 30 giugno:                  e scadenza 31 dicembre:
Graduatoria con decorrenza             Graduatoria con decorrenza
 1 gennaio                              1 gennaio

    2.  I  comuni,  singoli  o  associati,  nel  cui territorio siano
presenti  alloggi  di  erp in numero esiguo, possono procedere con un
unico   bando   annuale   ovvero   con   riguardo   alla  prevedibile
disponibilita' degli alloggi stessi.
    3.  Il  comune,  tenuto conto della propria ampiezza demografica,
definisce:
      a) le  modalita'  di  presentazione  delle domande e degli atti
relativi;
      b) l'eventuale  quota  percentuale  complessiva  di  alloggi da
locare  in  via  prioritaria a particolari categorie di persone, come
indicato ai commi 7 e 8 dell'Art. 11;
      c) le modalita' di pubblicazione e di pubblicita' del bando.
    4.  Per  la presentazione della domanda, la situazione reddituale
e'  quella  risultante  dall'ultima  dichiarazione presentata ai fini
fiscali  alla  data di apertura del bando; la situazione patrimoniale
e' riferita al valore del patrimonio al 31 dicembre dello stesso anno
cui si riferisce il reddito per la partecipazione al bando.
    5.  Il  comune,  con  il  bando e con altre modalita' idonee deve
rendere noto ai cittadini:
      a) i  requisiti  per  l'accesso all'assegnazione di un alloggio
di erp;
      b) la prevedibile disponibilita' di alloggi di cui alla lettera
a)  e  alla  lettera  b)  del  comma  3 dell'Art. 1 per il periodo di
validita'  della  graduatoria, nel territorio comunale o, nel caso di
comuni che operino in maniera associata, negli altri comuni;
      c) la quota percentuale complessiva di alloggi eventualmente da
assegnare  prioritariamente  a determinate categorie di persone, come
indicato ai commi 7 e 8 dell'Art. 11;
      d) le  modalita'  di  attribuzione  dell'indicatore del bisogno
abitativo regionale e comunale (ISBARC);
      e) le modalita' di valutazione del periodo di residenza ai fini
del   calcolo   dell'ISBARC/R  in  forza  del  quale  e'  formata  la
graduatoria;
      f) il   responsabile   del   procedimento  e  le  modalita'  di
opposizione ai risultati della graduatoria.