Art. 8. Requisiti soggettivi 1. Puo' partecipare al bando per l'assegnazione di un alloggio di erp o diventare assegnatario il soggetto in possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione europea o di altro Stato, qualora il diritto di assegnazione di alloggio erp sia riconosciuto in condizioni di reciprocita' da convenzioni o trattati internazionali, ovvero lo straniero sia titolare di carta di soggiorno o in possesso di permesso di soggiorno come previsto dalla vigente normativa; b) residenza anagrafica o svolgimento di attivita' lavorativa esclusiva o principale nel comune alla data di pubblicazione del bando; il requisito della residenza anagrafica non e' richiesto nei seguenti casi: b1) qualora il comune sia quello prescelto dal ricorrente ai sensi del comma 2 dell'Art. 7; b2) lavoratori che a seguito della perdita della precedente attivita' lavorativa esclusiva o principale, a causa di ristrutturazione industriale o di eventi a loro non imputabili, presentino domanda nel comune dove svolgeranno la nuova attivita' ovvero si tratti, comunque, di lavoratori destinati a prestare servizio presso nuovi insediamenti o attivita' produttive nel comune stesso; b3) lavoratori che saranno assunti in base ad accordi con le organizzazioni sindacali di settore, a seguito di piani di sviluppo occupazionale; b4) il richiedente sia un emigrato italiano all'estero, per il quale e' ammessa la partecipazione per tre comuni della Regione; c) assenza di precedente assegnazione in proprieta', immediata o futura, di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato in qualunque forma, concesso dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia perito senza dare luogo al risarcimento del danno; d) assenza di precedente assegnazione in locazione di un alloggio di erp, qualora il rilascio sia dovuto a provvedimento amministrativo di decadenza per aver destinato l'alloggio o le relative pertinenze ad attivita' illecite che risultino da provvedimenti giudiziari e/o della pubblica sicurezza; e) non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice; f) ISEE-erp non superiore a quello indicato nell'allegato 1; sono ammessi ai bandi anche i richiedenti che presentino un ISEE-erp superiore a tale limite, purche' l'indice di situazione economica (ISE-erp) non sia superiore alla soglia ivi stabilita; g) non essere titolare del diritto di proprieta' o di altri diritti reali di godimento su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nel territorio nazionale. E' da considerarsi adeguato l'alloggio con una superficie convenzionale complessiva, data dalla superficie utile piu' il 20% per aree accessorie e servizi, nelle seguenti misure: Superficie convenzionale in mq Superficie Superficie Superficie Componenti nucleo utile accessoria totale familiare - - - - 45 9 54 1 - 2 60 12 72 3 - 4 75 15 90 5 - 6 95 19 114 7 o piu' h) non sia stato sfrattato per morosita' da alloggi erp negli ultimi cinque anni e abbia pagato le somme dovute all'ente gestore; i) non sia stato occupante senza titolo di alloggi erp negli ultimi cinque anni. 2. I requisiti soggettivi debbono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente a quanto previsto dalle precedenti lettere c), d), e), g), h) e i) del comma 1, da parte degli altri componenti il nucleo familiare alla data della domanda, nonche' al momento dell'assegnazione e debbono permanere in costanza del rapporto.