Art. 9. Valutazione della domanda 1. Le domande sono valutate in relazione alla situazione economica, alle condizioni familiari e abitative, nonche' al periodo di residenza in Lombardia del richiedente, in base al quale il punteggio viene maggiorato in relazione agli anni di residenza del richiedente stesso, alla data di apertura del bando, secondo quanto specificato nell'allegato 1. 2. La permanenza delle condizioni abitative, familiari ed economiche dichiarate al momento della domanda, deve essere comunque verificata al momento dell'assegnazione se questa interviene decorsi dodici mesi dalla presentazione della domanda. 3. Nel caso di ricongiunzione o di famiglia di nuova formazione di cui all'allegato 1, parte I, punti 3 e 6, si tiene conto anche della situazione economica dei soggetti non ancora compresi nella famiglia anagrafica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente) e non fiscalmente a carico.