Art. 9.
                      Valutazione della domanda
    1.   Le  domande  sono  valutate  in  relazione  alla  situazione
economica,  alle condizioni familiari e abitative, nonche' al periodo
di  residenza  in  Lombardia  del  richiedente,  in  base al quale il
punteggio  viene  maggiorato  in relazione agli anni di residenza del
richiedente  stesso,  alla data di apertura del bando, secondo quanto
specificato nell'allegato 1.
    2.   La  permanenza  delle  condizioni  abitative,  familiari  ed
economiche  dichiarate al momento della domanda, deve essere comunque
verificata  al momento dell'assegnazione se questa interviene decorsi
dodici mesi dalla presentazione della domanda.
    3.  Nel  caso di ricongiunzione o di famiglia di nuova formazione
di  cui  all'allegato  1,  parte I, punti 3 e 6, si tiene conto anche
della  situazione  economica  dei  soggetti non ancora compresi nella
famiglia  anagrafica,  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento
anagrafico della popolazione residente) e non fiscalmente a carico.