Art. 2. Criteri per la concessione degli incentivi finanziari alle forme associative 1. Gli incentivi finanziari vengono concessi annualmente, nei limiti della disponibilita' di bilancio, per una durata di: a) dieci anni per le fusioni di comuni; b) nove anni per le unioni di comuni e le comunita' montane; c) sei anni per le altre forme associative. 2. Nell'assegnazione degli incentivi sono previsti criteri preferenziali e maggiorazioni per le fusioni ed unioni di comuni e per le comunita' montane. Tali criteri vengono sottoposti per il parere alla competente commissione consiliare. 3. In caso di variazioni nella composizione della forma associativa o nella gestione associata delle funzioni o servizi, gli incentivi vengono modificati in proporzione al cambiamento avvenuto. 4. Le comunita' montane, ai fini della gestione associata e della corresponsione dei relativi incentivi, possono articolare il proprio territorio in sottoambiti omogenei. 5. Le determinazioni di cui all'Art. 1, comma 4, possono prevedere la presentazione, da parte delle forme associative, di progetti finalizzati allo sviluppo o all'ottimizzazione delle gestioni associate, da finanziarsi nei limiti della disponibilita' di bilancio. 6. I contributi successivi alla prima annualita' sono decurtati delle somme gia' concesse nell'anno precedente, la' dove, anche sulla base della documentazione finanziaria, non sia comprovata l'effettiva gestione associata dei servizi finanziati o il raggiungimento dei risultati dichiarati sulla domanda di contributo.