Art. 2.
Criteri  per  la  concessione  degli  incentivi finanziari alle forme
                             associative
    1.  Gli  incentivi  finanziari  vengono concessi annualmente, nei
limiti della disponibilita' di bilancio, per una durata di:
      a) dieci anni per le fusioni di comuni;
      b) nove anni per le unioni di comuni e le comunita' montane;
      c) sei anni per le altre forme associative.
    2.   Nell'assegnazione  degli  incentivi  sono  previsti  criteri
preferenziali  e maggiorazioni  per  le fusioni ed unioni di comuni e
per  le  comunita'  montane.  Tali  criteri vengono sottoposti per il
parere alla competente commissione consiliare.
    3.   In   caso  di  variazioni  nella  composizione  della  forma
associativa  o nella gestione associata delle funzioni o servizi, gli
incentivi vengono modificati in proporzione al cambiamento avvenuto.
    4. Le comunita' montane, ai fini della gestione associata e della
corresponsione  dei relativi incentivi, possono articolare il proprio
territorio in sottoambiti omogenei.
    5.  Le  determinazioni  di  cui  all'Art.  1,  comma  4,  possono
prevedere  la  presentazione,  da  parte  delle forme associative, di
progetti   finalizzati   allo  sviluppo  o  all'ottimizzazione  delle
gestioni associate, da finanziarsi nei limiti della disponibilita' di
bilancio.
    6.  I  contributi successivi alla prima annualita' sono decurtati
delle somme gia' concesse nell'anno precedente, la' dove, anche sulla
base della documentazione finanziaria, non sia comprovata l'effettiva
gestione  associata  dei  servizi  finanziati o il raggiungimento dei
risultati dichiarati sulla domanda di contributo.