Art. 3. Altri livelli di gestione associata sovracomunale 1. Le unioni di comuni e le comunita' montane possono essere delegate dai comuni che ne fanno parte ad aderire a gestioni associate di funzioni e servizi comunali di piu' vasta area, subentrando nei diritti e negli obblighi posti in capo agli stessi. Possono inoltre essere delegate a rappresentare i comuni in ogni altro organismo o istituzione di livello sovracomunale.