Art. 3.
          Altri livelli di gestione associata sovracomunale
    1.  Le  unioni  di  comuni  e le comunita' montane possono essere
delegate  dai  comuni  che  ne  fanno  parte  ad  aderire  a gestioni
associate  di  funzioni  e  servizi  comunali  di  piu'  vasta  area,
subentrando  nei  diritti e negli obblighi posti in capo agli stessi.
Possono  inoltre  essere  delegate  a  rappresentare i comuni in ogni
altro organismo o istituzione di livello sovracomunale.