Art. 4. Altri supporti alle forme associative locali 1. La giunta regionale, in collaborazione con le province, fornisce assistenza e supporto tecnico e giuridico ai comuni che intendono fondersi o che si siano fusi ed alle forme associative da istituirsi o gia' istituite. 2. La giunta regionale organizza, inoltre, sempre in collaborazione con le province, corsi di formazione e riqualificazione del personale locale addetto alla gestione associata di funzioni o servizi comunali. 3. Puo' iscriversi ai corsi il personale dipendente da comuni che abbiano istituito una forma associativa o che facciano parte di comunita' montana, o il personale dipendente da una forma associativa o da una comunita' montana, nonche' il personale dipendente da comuni che abbiano chiesto di fondersi o che siano sorti a seguito di fusione. I criteri e le modalita' per la partecipazione ai corsi vengono stabiliti con atti amministrativi. 4. Alle province vengono erogati, per le attivita' sopra enunciate ed effettivamente svolte, appositi contributi.