Art. 4.
            Altri supporti alle forme associative locali
    1.  La  giunta  regionale,  in  collaborazione  con  le province,
fornisce  assistenza  e  supporto  tecnico  e giuridico ai comuni che
intendono  fondersi  o che si siano fusi ed alle forme associative da
istituirsi o gia' istituite.
    2.   La   giunta   regionale   organizza,   inoltre,   sempre  in
collaborazione    con    le   province,   corsi   di   formazione   e
riqualificazione del personale locale addetto alla gestione associata
di funzioni o servizi comunali.
    3. Puo' iscriversi ai corsi il personale dipendente da comuni che
abbiano  istituito  una  forma  associativa  o  che facciano parte di
comunita' montana, o il personale dipendente da una forma associativa
o da una comunita' montana, nonche' il personale dipendente da comuni
che  abbiano  chiesto  di  fondersi  o  che  siano sorti a seguito di
fusione.  I  criteri  e  le  modalita' per la partecipazione ai corsi
vengono stabiliti con atti amministrativi.
    4.   Alle  province  vengono  erogati,  per  le  attivita'  sopra
enunciate ed effettivamente svolte, appositi contributi.