Art. 5. Disposizioni finanziarie 1. Per le finalita' di cui alla presente legge, alla erogazione degli incentivi finanziari di parte corrente stimata in 8.500.000,00 euro per l'anno finanziario 2004, si fa fronte con le disponibilita' finanziarie presenti nell'unita' previsionale di base (UPB) 05011 (Affari istituzionali processo di delega autonomie locali - titolo I spese correnti) del bilancio regionale 2004. 2. Per gli anni successivi si fa fronte ai sensi dell'Art. 30, comma 1, della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (legge finanziaria per l'anno 2003).