Art. 5.
                      Disposizioni finanziarie
    1.  Per  le finalita' di cui alla presente legge, alla erogazione
degli  incentivi finanziari di parte corrente stimata in 8.500.000,00
euro  per l'anno finanziario 2004, si fa fronte con le disponibilita'
finanziarie  presenti  nell'unita'  previsionale  di base (UPB) 05011
(Affari  istituzionali processo di delega autonomie locali - titolo I
spese correnti) del bilancio regionale 2004.
    2.  Per  gli  anni successivi si fa fronte ai sensi dell'Art. 30,
comma  1, della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (legge finanziaria
per l'anno 2003).