Art. 8.
                         Clausola valutativa
    1.  Annualmente,  a partire dall'entrata in vigore della presente
legge,  la  giunta  regionale  trasmette  al  consiglio una relazione
contenente:
      a) il quadro dei finanziamenti erogati a fronte delle richieste
pervenute suddivisi per tipologia della forma associata;
      b) il  numero  delle  costituzioni  associative successive alla
entrata  in  vigore  della presente legge con descrizione delle forme
prescelte;
      c) le    variazioni   delle   forme   associative   intervenute
successivamente alla erogazione dei contributi;
      d) la  descrizione  dei  progetti richiesti e presentati per lo
sviluppo e la ottimizzazione delle gestioni associate;
      e) il   numero   dei   corsi   di  formazione  organizzati  sia
autonomamente  sia  in  collaborazione con le province e quello delle
adesioni a tali corsi.
    2.   Le  relazioni  successive  alla  prima  contengono  altresi'
informazioni  relative  agli  eventuali  contenziosi  derivati  dalla
applicazione dell'Art. 2, comma 6.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Piemonte.
      Torino, 23 febbraio 2004
                                GHIGO