Art. 8. Clausola valutativa 1. Annualmente, a partire dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale trasmette al consiglio una relazione contenente: a) il quadro dei finanziamenti erogati a fronte delle richieste pervenute suddivisi per tipologia della forma associata; b) il numero delle costituzioni associative successive alla entrata in vigore della presente legge con descrizione delle forme prescelte; c) le variazioni delle forme associative intervenute successivamente alla erogazione dei contributi; d) la descrizione dei progetti richiesti e presentati per lo sviluppo e la ottimizzazione delle gestioni associate; e) il numero dei corsi di formazione organizzati sia autonomamente sia in collaborazione con le province e quello delle adesioni a tali corsi. 2. Le relazioni successive alla prima contengono altresi' informazioni relative agli eventuali contenziosi derivati dalla applicazione dell'Art. 2, comma 6. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Torino, 23 febbraio 2004 GHIGO