(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 45 dell'11 novembre 2003) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visto l'Art. 53 e 54, comma 1, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; Visto l'Art. 11, commi da 1 a 4 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3, «Misure collegate con l'assestamento di bilancio 1999» relativo a «Disposizioni per la realizzazione di investimenti pubblici mediante il sistema della finanza di progetto e modificazioni alla legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti)»; Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2635 di data 17 ottobre 2003, «Regolamento di attuazione dell'Art. 11 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3, concernente la realizzazione di investimenti pubblici mediante il sistema della finanza di progetto»; E m a n a il seguente, regolamento: Art. 1. O g g e t t o 1. Il presente regolamento, in attuazione dell'Art. 11, commi da 1 a 4, della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3 (Misure collegate con l'assestamento del bilancio 1999), di seguito denominata legge, disciplina le modalita' e le procedure per la realizzazione, attraverso il ricorso alla finanza di progetto e sulla base di contatti di concessione disciplinati dall'Art. 19, commi 2, 2-bis e 2-ter, della legge 11 febbraio 1994, a 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), delle opere e degli investimenti pubblici previsti negli strumenti di programmazione della provincia, ovvero degli enti rientranti nell'ambito di applicazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti, purche' assistiti da concorsi finanziari della provincia. 2. Gli enti diversi dalla provincia provvedono agli adempimentidi loro competenza, disciplinati dal presente regolamento, secondo i rispettivi ordinamenti.