(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione Trentino-Alto
                 Adige n. 45 dell'11 novembre 2003)

                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

    Visto  l'Art.  53  e  54,  comma  1,  punto  1,  del  decreto del
Presidente   della   Repubblica   31 agosto  1972,  n.  670,  recante
l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti
lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
    Visto l'Art. 11, commi da 1 a 4 della legge provinciale 27 agosto
1999,  n.  3,  «Misure collegate con l'assestamento di bilancio 1999»
relativo   a  «Disposizioni  per  la  realizzazione  di  investimenti
pubblici   mediante   il   sistema   della   finanza  di  progetto  e
modificazioni  alla legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme
in  materia  di  lavori  pubblici  di  interesse provinciale e per la
trasparenza negli appalti)»;
    Vista  la  deliberazione della giunta provinciale n. 2635 di data
17 ottobre  2003, «Regolamento di attuazione dell'Art. 11 della legge
provinciale  27 agosto  1999,  n.  3, concernente la realizzazione di
investimenti pubblici mediante il sistema della finanza di progetto»;
                              E m a n a
il seguente, regolamento:
                               Art. 1.
                            O g g e t t o
    1.  Il presente regolamento, in attuazione dell'Art. 11, commi da
1 a 4, della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3 (Misure collegate
con  l'assestamento  del bilancio 1999), di seguito denominata legge,
disciplina   le  modalita'  e  le  procedure  per  la  realizzazione,
attraverso  il  ricorso  alla  finanza  di  progetto  e sulla base di
contatti  di  concessione disciplinati dall'Art. 19, commi 2, 2-bis e
2-ter,  della  legge 11 febbraio 1994, a 109 (Legge quadro in materia
di  lavori  pubblici),  delle  opere  e  degli  investimenti pubblici
previsti  negli  strumenti  di programmazione della provincia, ovvero
degli   enti  rientranti  nell'ambito  di  applicazione  della  legge
provinciale  10 settembre  1993,  n.  26  (norme in materia di lavori
pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti,
purche' assistiti da concorsi finanziari della provincia.
    2. Gli enti diversi dalla provincia provvedono agli adempimentidi
loro  competenza,  disciplinati  dal  presente regolamento, secondo i
rispettivi ordinamenti.