Art. 11.
Disposizioni  concernenti  il  finanziamento da parte della provincia
degli  investimenti  realizzati attraverso il ricorso alla finanza di
                              progetto
    1.  Gli interventi alla cui realizzazione si provvede mediante lo
strumento  della  finanza  di  progetto si intendono avviate, ai fini
dell'Art.  6 del regolamento emanato con decreto del presidente della
giunta  provinciale  25 settembre 2000, n. 24-42/Leg. con l'adozione,
da parte dell'organo competente, del provvedimento di cui all'Art. 7,
comma 3.
    2.  Per gli interventi di cui al comma 1, l'atto di finanziamento
da  parte  della  provincia,  in  caso  di  interventi  diretti o del
provvedimento  di  concessione  del contributo, in caso di interventi
agevolati,  e'  disposto  per  un  importo determinato sulla base del
prezzo indicato nel provvedimento di cui al comma 1 e successivamente
alla  presentazione degli stessi. A seguito degli esiti della gara di
cui   all'Art.  8  la  provincia  provvede,  qualora  necessario,  ad
apportare  le  conseguenti  modificazioni  all'atto  di finanziamento
dell'opera o al provvedimento di concessione del contributo.
    3.  Le  modalita'  di  erogazione  da parte della provincia delle
somme  destinate al finanziamento delle opere in esame sono stabilite
rispettivamente  nell'atto  di  finanziamento  dell'intervento  o nel
provvedimento  di concessione del contributo, tenendo conto di quanto
disposto  in  merito  dalle  norme e dai provvedimenti previsti dalle
leggi   di   settore   che   disciplinano   la   realizzazione  degli
investimenti.