Art. 11. Disposizioni concernenti il finanziamento da parte della provincia degli investimenti realizzati attraverso il ricorso alla finanza di progetto 1. Gli interventi alla cui realizzazione si provvede mediante lo strumento della finanza di progetto si intendono avviate, ai fini dell'Art. 6 del regolamento emanato con decreto del presidente della giunta provinciale 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg. con l'adozione, da parte dell'organo competente, del provvedimento di cui all'Art. 7, comma 3. 2. Per gli interventi di cui al comma 1, l'atto di finanziamento da parte della provincia, in caso di interventi diretti o del provvedimento di concessione del contributo, in caso di interventi agevolati, e' disposto per un importo determinato sulla base del prezzo indicato nel provvedimento di cui al comma 1 e successivamente alla presentazione degli stessi. A seguito degli esiti della gara di cui all'Art. 8 la provincia provvede, qualora necessario, ad apportare le conseguenti modificazioni all'atto di finanziamento dell'opera o al provvedimento di concessione del contributo. 3. Le modalita' di erogazione da parte della provincia delle somme destinate al finanziamento delle opere in esame sono stabilite rispettivamente nell'atto di finanziamento dell'intervento o nel provvedimento di concessione del contributo, tenendo conto di quanto disposto in merito dalle norme e dai provvedimenti previsti dalle leggi di settore che disciplinano la realizzazione degli investimenti.