Art. 2.
   Tipologia di interventi realizzabili con la finanza di progetto
    1.  Possono  essere  realizzati secondo le procedure previste dal
presente  regolamento  gli  interventi  previsti  dagli  strumenti di
programmazione degli enti di cui all'Art. 1, comma 1, nel caso in cui
i medesimi strumenti consentano il ricorso alla finanza di progetto.
    2.  Qualora  siano  presentate  proposte  per  la  realizzazione,
mediante  il  ricorso  alla  finanza  di  progetto, di interventi non
previsti  dagli  strumenti  di  programmazione  di cui al comma 1, le
amministrazioni  interessate; che non hanno comunque alcun obbligo di
esaminare e di valutare le proposte, possono inserire le medesime nei
propri   strumenti   di   programmazione  previo  accertamento  della
fattibilita'   tecnico-finanziaria  e  dell'utilita'  pubblica  della
realizzazione di tali interventi.
    3. L'eventuale inserimento delle proposte di cui al comma 2 negli
strumenti   di   programmazione   non  determina  alcun  diritto  del
proponente   al  compenso  per  le  prestazioni  compiute  o  per  la
realizzazione degli interventi proposti.