Art. 2. Tipologia di interventi realizzabili con la finanza di progetto 1. Possono essere realizzati secondo le procedure previste dal presente regolamento gli interventi previsti dagli strumenti di programmazione degli enti di cui all'Art. 1, comma 1, nel caso in cui i medesimi strumenti consentano il ricorso alla finanza di progetto. 2. Qualora siano presentate proposte per la realizzazione, mediante il ricorso alla finanza di progetto, di interventi non previsti dagli strumenti di programmazione di cui al comma 1, le amministrazioni interessate; che non hanno comunque alcun obbligo di esaminare e di valutare le proposte, possono inserire le medesime nei propri strumenti di programmazione previo accertamento della fattibilita' tecnico-finanziaria e dell'utilita' pubblica della realizzazione di tali interventi. 3. L'eventuale inserimento delle proposte di cui al comma 2 negli strumenti di programmazione non determina alcun diritto del proponente al compenso per le prestazioni compiute o per la realizzazione degli interventi proposti.