Art. 3.
       Priorita' per l'ammissione al finanziamento provinciale
    1.  Tra  gli  interventi  realizzabili  mediante  il ricorso alla
finanza  di  progetto  sono  prioritariamente ammessi a finanziamento
provinciale  quelli  per i quali sia stata presentata la proposta che
prevede un apporto di capitale privato percentualmente maggiore.