Art. 4. Presentazione delle proposte 1. Gli enti di cui all'Art. 1, entro trenta giorni dall'approvazione dei rispettivi strumenti di programmazione o dei relativi aggiornamenti, rendono pubblici gli interventi realizzabili con il ricorso alla finanza di progetto mediante avviso da pubblicarsi nell'albo dell'amministrazione per almeno sessanta giorni consecutivi nonche', per estratto, nel Bollettino ufficiale della Regione ed, eventualmente, nel proprio sito informatico. Per gli interventi di importo superiore alla soglia comunitaria, la pubblicazione per estratto nel Bollettino ufficiale e' sostituita dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e su due quotidiani aventi particolare diffusione a livello nazionale e su due quotidiani aventi particolare diffusione a livello locale. Nell'avviso indicato il termine perentorio, fissato con riferimento a ciascun intervento entro il quale i promotori devono presentare le proprie proposte; tale termine puo' essere prorogato solo una volta e il relativo avviso di proroga e' pubblicato secondo le predette modalita'. 2. Fatto salvo quanto previsto dall'Art. 2, comma 2, i promotori possono presentare le proposte solo dopo la pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1.