Art. 4.
                    Presentazione delle proposte
    1.   Gli   enti   di   cui   all'Art.   1,  entro  trenta  giorni
dall'approvazione  dei  rispettivi  strumenti di programmazione o dei
relativi  aggiornamenti, rendono pubblici gli interventi realizzabili
con   il   ricorso  alla  finanza  di  progetto  mediante  avviso  da
pubblicarsi nell'albo dell'amministrazione per almeno sessanta giorni
consecutivi  nonche',  per  estratto,  nel Bollettino ufficiale della
Regione  ed,  eventualmente,  nel  proprio  sito informatico. Per gli
interventi   di   importo   superiore  alla  soglia  comunitaria,  la
pubblicazione  per  estratto  nel  Bollettino ufficiale e' sostituita
dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e su
due quotidiani aventi particolare diffusione a livello nazionale e su
due  quotidiani  aventi  particolare  diffusione  a  livello  locale.
Nell'avviso indicato il termine perentorio, fissato con riferimento a
ciascun  intervento  entro  il quale i promotori devono presentare le
proprie proposte; tale termine puo' essere prorogato solo una volta e
il  relativo  avviso  di  proroga  e'  pubblicato secondo le predette
modalita'.
    2.  Fatto salvo quanto previsto dall'Art. 2, comma 2, i promotori
possono presentare le proposte solo dopo la pubblicazione dell'avviso
di cui al comma 1.