Art. 5. Soggetti promotori 1. Possono presentare le proposte di cui all'Art. 4: a) i soggetti ammessi alle gare ai sensi dell'Art. 36 della legge provinciale n. 26 del 1993; b) le societa' di ingegneria previste dall'Art. 17, comma 1, lettera f), della legge n. 109 del 1994; c) le fondazioni bancarie e le camere di commercio industria agricoltura e artigianato, nell'ambito degliscopi di utilita' sociale e di promozione dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti, in associazione con i soggetti di cui alle lettere a), b) e d); d) i soggetti che svolgono in via professionale attivita' finanziaria, assicurativa, tecnico-operativa, di consulenza e di gestione nel campo dei lavori pubblici o di pubblica utilita' o dei servizi alla collettivita'. 2. I soggetti promotori devono comunque possedere,anche associandosi o impegnandosi ad associarsi con altri soggetti, i requisiti previsti per il concessionario dalla normativa vigente.