Art. 5.
                         Soggetti promotori
    1. Possono presentare le proposte di cui all'Art. 4:
      a) i  soggetti  ammessi  alle  gare ai sensi dell'Art. 36 della
legge provinciale n. 26 del 1993;
      b) le  societa'  di  ingegneria previste dall'Art. 17, comma 1,
lettera f), della legge n. 109 del 1994;
      c) le  fondazioni  bancarie  e le camere di commercio industria
agricoltura e artigianato, nell'ambito degliscopi di utilita' sociale
e  di promozione dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti, in
associazione con i soggetti di cui alle lettere a), b) e d);
      d) i  soggetti  che  svolgono  in  via  professionale attivita'
finanziaria,  assicurativa,  tecnico-operativa,  di  consulenza  e di
gestione  nel  campo dei lavori pubblici o di pubblica utilita' o dei
servizi alla collettivita'.
    2.   I   soggetti   promotori   devono  comunque  possedere,anche
associandosi  o  impegnandosi  ad  associarsi  con  altri soggetti, i
requisiti previsti per il concessionario dalla normativa vigente.