Art. 6. Contenuti delle proposte 1. Le proposte presentate dai soggetti promotori ai sensi dell'Art. 4, devono contenere: a) lo studio di inquadramento territoriale ed ambientale; b) lo studio di fattibilita'; c) il progetto preliminare; d) lo schema di convenzione; e) il piano economico finanziario asseverato dai soggetti e secondo le modalita' previste dall'Art. 37-bis della legge n. 109 del 1994; la giunta provinciale, ove necessario, puo' integrare con propria deliberazione i contenuti minimi dell'attivita' di asseverazione; f) le garanzie offerte dal promotore; g) la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione; h) i seguenti elementi, variabili in relazione all'opera da realizzare: 1) il prezzo; 2) il valore tecnico ed estetico delle opere progettate; 3) il tempo di esecuzione dei lavoro; 4) il costo di utilizzazione e di manutenzione; 5) il rendimento; 6) la durata della concessione; 7) le modalita' di gestione nonche' il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare all'utenza; 8) ulteriori specifici elementi di valutazione, anche individuati dell'avviso previsto dall'Art. 4, comma 1, in relazione al tipo di lavoro da realizzare. 2. Le proposte devono inoltre indicare le spese sostenute per la loro predisposizione, comprensive anche dei diritti sulle opere d'ingegno di cui all'art. 2578 del codice civile. Tale importo, soggetto all'accettazione da parte dell'amministrazione, non puo' superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal piano economico-fmanziario.