Art. 6.
                      Contenuti delle proposte
    1.  Le  proposte  presentate  dai  soggetti  promotori  ai  sensi
dell'Art. 4, devono contenere:
      a) lo studio di inquadramento territoriale ed ambientale;
      b) lo studio di fattibilita';
      c) il progetto preliminare;
      d) lo schema di convenzione;
      e) il  piano  economico  finanziario  asseverato dai soggetti e
secondo le modalita' previste dall'Art. 37-bis della legge n. 109 del
1994;  la  giunta  provinciale,  ove  necessario,  puo' integrare con
propria   deliberazione   i   contenuti   minimi   dell'attivita'  di
asseverazione;
      f) le garanzie offerte dal promotore;
      g) la specificazione delle caratteristiche del servizio e della
gestione;
      h) i  seguenti  elementi,  variabili  in relazione all'opera da
realizzare:
        1) il prezzo;
        2) il valore tecnico ed estetico delle opere progettate;
        3) il tempo di esecuzione dei lavoro;
        4) il costo di utilizzazione e di manutenzione;
        5) il rendimento;
        6) la durata della concessione;
        7) le modalita' di gestione nonche' il livello e i criteri di
aggiornamento delle tariffe da praticare all'utenza;
        8)   ulteriori   specifici  elementi  di  valutazione,  anche
individuati  dell'avviso  previsto dall'Art. 4, comma 1, in relazione
al tipo di lavoro da realizzare.
    2.  Le proposte devono inoltre indicare le spese sostenute per la
loro  predisposizione,  comprensive  anche  dei  diritti  sulle opere
d'ingegno  di  cui  all'art.  2578  del  codice civile. Tale importo,
soggetto  all'accettazione  da  parte  dell'amministrazione, non puo'
superare   il  2,5  per  cento  del  valore  dell'investimento,  come
desumibile dal piano economico-fmanziario.