Art. 7.
                     Valutazione della proposta
    1.  Entro  trenta  giorni  dalla  ricezione  delle  proposte  dai
soggetti promotori, le amministrazioni provvedono:
      a) alla   nomina  del  responsabile  del  procedimento  e  alla
relativa comunicazione al promotore;
      b) alla  verifica  della completezza dei documenti presentati e
all'eventuale richiesta di integrazione degli stessi.
    2.  Le amministrazioni, ai fini della valutazione delle proposte;
prendono  in  considerazione  la fattibilita' delle proposte medesime
sotto   i  profili  costruttivo,  urbanistico  ed  ambientale.  della
qualita'   progettuale,   della   funzionalita',   della  fruibilita'
dell'opera,  dell'accessibilita'  al  pubblico,  del  rendimento, dei
costi  di gestione e di manutenzione, della durata della concessione,
dei  termini  di  ultimazione  dei  lavori oggetto della concessione,
delle  tariffe da applicare, della metodologia di aggiornamento delle
stesse,  del valore economico e finanziario dei piano di cui all'Art.
6,  comma  1,  lettera  e),  nonche'  del  contenuto  dello schema di
convenzione.
    3.  Le  amministrazioni  provvedono  per  ciascun  intervento  da
realizzare, sentiti i promotori che ne facciano richiesta, a valutare
comparativamente  le  proposte pervenute, anche verificando l'assenza
di  cause  ostative  alla  loro realizzazione, e a individuare quella
ritenuta  piu'  idonea per il soddisfacimento del pubblico interesse.
La  valutazione  delle  amministrazioni, adeguatamente motivata, deve
intervenire   entro  quattro  mesi  dalla  scadenza  del  termine  di
presentazione  delle  proposte.  Ove  necessario, il responsabile del
procedimento  puo'  fissare  un  piu'  lungo  programma  di  esame  e
valutazione delle proposte, sentiti i promotori.
    4.  Relativamente  agli  interventi  di  diretta competenza della
provincia  alla  valutazione  delle  proposte e all'individuazione di
quella  piu'  idonea,  provvede  un'apposita  commissione  formata da
almeno  tre  componenti  nominata  di  volta  in  volta  dalla giunta
provinciale;  della  commissione  fanno  parte  il  responsabile  del
procedimento e due dipendenti provinciali con qualifica non inferiore
a  dirigente.  La  giunta  provinciale puo' integrare la composizione
della  commissione  nominando  membri esperti, anche esterni, in modo
tale  che la commissione medesima risulti in ogni caso composta da un
numero  dispari  di  soggetti,  tra  cui almeno un soggetto dotato di
professionalita'  finanziaria,  uno  giuridica  ed  uno tecnica. Alle
medesime condizioni, la giunta provinciale puo' altresi' sostituire i
due  dipendenti  provinciali  con membri esperti. Ai componenti della
commissione  spettano  i  compensi previsti dall'articolo dalla legge
provinciale  20 gennaio  1958,  n.  4  (Compensi  ai componenti delle
commissioni,  consigli  e  comitati  comunque  denominati,  istituiti
presso la provincia di Trento).
    5.   Gli   enti   funzionali   della  provincia  provvedono  alla
valutazione  delle  proposte  con  apposite  commissioni nominate dai
rispettivi organi con le modalita' previste dal comma 3, intendendosi
sostituiti i dipendenti provinciali con quelli dei medesimi enti.