Art. 7. Valutazione della proposta 1. Entro trenta giorni dalla ricezione delle proposte dai soggetti promotori, le amministrazioni provvedono: a) alla nomina del responsabile del procedimento e alla relativa comunicazione al promotore; b) alla verifica della completezza dei documenti presentati e all'eventuale richiesta di integrazione degli stessi. 2. Le amministrazioni, ai fini della valutazione delle proposte; prendono in considerazione la fattibilita' delle proposte medesime sotto i profili costruttivo, urbanistico ed ambientale. della qualita' progettuale, della funzionalita', della fruibilita' dell'opera, dell'accessibilita' al pubblico, del rendimento, dei costi di gestione e di manutenzione, della durata della concessione, dei termini di ultimazione dei lavori oggetto della concessione, delle tariffe da applicare, della metodologia di aggiornamento delle stesse, del valore economico e finanziario dei piano di cui all'Art. 6, comma 1, lettera e), nonche' del contenuto dello schema di convenzione. 3. Le amministrazioni provvedono per ciascun intervento da realizzare, sentiti i promotori che ne facciano richiesta, a valutare comparativamente le proposte pervenute, anche verificando l'assenza di cause ostative alla loro realizzazione, e a individuare quella ritenuta piu' idonea per il soddisfacimento del pubblico interesse. La valutazione delle amministrazioni, adeguatamente motivata, deve intervenire entro quattro mesi dalla scadenza del termine di presentazione delle proposte. Ove necessario, il responsabile del procedimento puo' fissare un piu' lungo programma di esame e valutazione delle proposte, sentiti i promotori. 4. Relativamente agli interventi di diretta competenza della provincia alla valutazione delle proposte e all'individuazione di quella piu' idonea, provvede un'apposita commissione formata da almeno tre componenti nominata di volta in volta dalla giunta provinciale; della commissione fanno parte il responsabile del procedimento e due dipendenti provinciali con qualifica non inferiore a dirigente. La giunta provinciale puo' integrare la composizione della commissione nominando membri esperti, anche esterni, in modo tale che la commissione medesima risulti in ogni caso composta da un numero dispari di soggetti, tra cui almeno un soggetto dotato di professionalita' finanziaria, uno giuridica ed uno tecnica. Alle medesime condizioni, la giunta provinciale puo' altresi' sostituire i due dipendenti provinciali con membri esperti. Ai componenti della commissione spettano i compensi previsti dall'articolo dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 (Compensi ai componenti delle commissioni, consigli e comitati comunque denominati, istituiti presso la provincia di Trento). 5. Gli enti funzionali della provincia provvedono alla valutazione delle proposte con apposite commissioni nominate dai rispettivi organi con le modalita' previste dal comma 3, intendendosi sostituiti i dipendenti provinciali con quelli dei medesimi enti.