Art. 8.
                        Indizione della gara
    1.  Al  fine  di affidare la concessione di cui all'Art. 1, entro
tre  mesi  dalla  individuazione della proposta ai sensi dell'Art. 7,
comma  3,  le  amministrazioni, al fine di aggiudicare la concessione
mediante la procedura negoziata, provvedono, per ogni proposta:
      a) ad  indire  una  licitazione  privata  da  svolgere  con  il
criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa di cui all'Art.
39,  comma 1,  lettera  b)  della  legge  provinciale n. 26 del 1993,
ponendo  a  base  di  gara  il  progetto  preliminare  presentato dal
promotore,  eventualmente  modificato secondo le determinazioni delle
amministrazioni  stesse nonche' i valori degli elementi necessari per
la determinazione dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, nelle
misure  previste  dal  piano  economico  finanziario  presentato  dal
promotore   stesso;   e'   altresi'   consentita   la   procedura  di
appalto-concorso;
      b) ad   aggiudicare   la  concessione  mediante  una  procedura
negoziata  da  svolgere  fra  il soggetto promotore la cui proposta e
stata  individuata  ai  sensi  dell'Art.  7 e i soggetti presentatori
delle  due  migliori  offerte  nella gara di cui alla lettera a); nel
caso  in  cui  alla  gara  abbia  partecipato  un  unico soggetto, la
procedura   negoziata  si  svolge  tra  il  promotore  e  quest'unico
soggetto,
    2.  La  proposta  del  soggetto promotore posta a base di gara e'
vincolante  per  lo  stesso  qualora non vi siano altre offerte nella
gara  ed  e'  garantita  dalla  cauzione di cui all'Art. 34, comma 7,
della  legge  provinciale  n.  26 del 1993 e da un'ulteriore cauzione
pari all'importo di cui all'Art. 6, comma 2, da versare, su richiesta
dell'amministrazione, prima dell'indizione del bando di gara.
    3.  I partecipanti alla gara, oltre alla cauzione di cui all'Art.
34,  comma 7, della legge provinciale n. 26 del 1993, devono versare,
mediante  fideiussione bancaria o assicurativa, un'ulteriore cauzione
fissata dal bando in misura pari all'importo di cui all'Art. 6, comma
2.
    4.  Nella  procedura  negoziata  di cui al comma 1, lettera b) il
soggetto  promotore  puo',  entro  il  termine previsto negli atti di
gara,    adeguare    la   propria   proposta   a   quella   giudicata
dall'amministrazione     piu'     conveniente,    risultando    cosi'
aggiudicatario della concessione.
    5.  Nel  caso in cui nella procedura negoziata di cui al comma 1,
lettera  b),  il soggetto promotore non risulti aggiudicatario, entro
un  congruo termine fissato dall'amministrazione nel bando di gara il
medesimo  soggetto promotore ha diritto al pagamento, dell'importo di
cui    all'Art.    5,   comma   2.   Il   pagamento   e'   effettuato
dall'amministrazione  prelevando  tale importo dalla cauzione versata
dal soggetto aggiudicatario ai sensi del comma 3.
    6. Nel caso in cui la gara sia esperita mediante appalto-concorso
e nella successiva procedura negoziata di cui al comma 1, lettera b),
il  soggetto  promotore risulti aggiudicatario, lo stesso e' tenuto a
versare all'altro soggetto, ovvero agli alti due soggetti che abbiano
partecipato  alla  procedura,  il  rimborso  delle  spese sostenute e
documentate  nei  limiti  dell'importo di cui all'Art. 6, comma 2. Il
pagamento  e' effettuato dall'amministrazione prelevando tale importo
dalla cauzione versata dal soggetto aggiudicatario ai sensi del comma
2.