Art. 8. Indizione della gara 1. Al fine di affidare la concessione di cui all'Art. 1, entro tre mesi dalla individuazione della proposta ai sensi dell'Art. 7, comma 3, le amministrazioni, al fine di aggiudicare la concessione mediante la procedura negoziata, provvedono, per ogni proposta: a) ad indire una licitazione privata da svolgere con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa di cui all'Art. 39, comma 1, lettera b) della legge provinciale n. 26 del 1993, ponendo a base di gara il progetto preliminare presentato dal promotore, eventualmente modificato secondo le determinazioni delle amministrazioni stesse nonche' i valori degli elementi necessari per la determinazione dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, nelle misure previste dal piano economico finanziario presentato dal promotore stesso; e' altresi' consentita la procedura di appalto-concorso; b) ad aggiudicare la concessione mediante una procedura negoziata da svolgere fra il soggetto promotore la cui proposta e stata individuata ai sensi dell'Art. 7 e i soggetti presentatori delle due migliori offerte nella gara di cui alla lettera a); nel caso in cui alla gara abbia partecipato un unico soggetto, la procedura negoziata si svolge tra il promotore e quest'unico soggetto, 2. La proposta del soggetto promotore posta a base di gara e' vincolante per lo stesso qualora non vi siano altre offerte nella gara ed e' garantita dalla cauzione di cui all'Art. 34, comma 7, della legge provinciale n. 26 del 1993 e da un'ulteriore cauzione pari all'importo di cui all'Art. 6, comma 2, da versare, su richiesta dell'amministrazione, prima dell'indizione del bando di gara. 3. I partecipanti alla gara, oltre alla cauzione di cui all'Art. 34, comma 7, della legge provinciale n. 26 del 1993, devono versare, mediante fideiussione bancaria o assicurativa, un'ulteriore cauzione fissata dal bando in misura pari all'importo di cui all'Art. 6, comma 2. 4. Nella procedura negoziata di cui al comma 1, lettera b) il soggetto promotore puo', entro il termine previsto negli atti di gara, adeguare la propria proposta a quella giudicata dall'amministrazione piu' conveniente, risultando cosi' aggiudicatario della concessione. 5. Nel caso in cui nella procedura negoziata di cui al comma 1, lettera b), il soggetto promotore non risulti aggiudicatario, entro un congruo termine fissato dall'amministrazione nel bando di gara il medesimo soggetto promotore ha diritto al pagamento, dell'importo di cui all'Art. 5, comma 2. Il pagamento e' effettuato dall'amministrazione prelevando tale importo dalla cauzione versata dal soggetto aggiudicatario ai sensi del comma 3. 6. Nel caso in cui la gara sia esperita mediante appalto-concorso e nella successiva procedura negoziata di cui al comma 1, lettera b), il soggetto promotore risulti aggiudicatario, lo stesso e' tenuto a versare all'altro soggetto, ovvero agli alti due soggetti che abbiano partecipato alla procedura, il rimborso delle spese sostenute e documentate nei limiti dell'importo di cui all'Art. 6, comma 2. Il pagamento e' effettuato dall'amministrazione prelevando tale importo dalla cauzione versata dal soggetto aggiudicatario ai sensi del comma 2.