(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 45 dell'11 novembre 2003) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visto l'Art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il presidente della giunta provinciale emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta; Visto l'Art. 54, comma 1, punto 2, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale alla giunta provinciale spetta la deliberazione dei regolamenti nelle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potesta' regolamentare della provincia; Visto l'Art. 35 della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 e s.m. recante «Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento», ai sensi del quale le strutture socio-assistenziali a carattere residenziale o semiresidenziale, anche se gestite da soggetti che operano a scopo di lucro, devono essere in possesso di requisiti minimi stabiliti con apposito regolamento ed il loro funzionamento e' subordinato al rilascio di apposita autorizzazione al funzionamento; Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2653 di data 17 ottobre 2003, con la quale si approva il regolamento di attuazione dell'Art. 35 della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14, concernente l'autorizzazione al funzionamento delle strutture socio-assistenziali residenziali e semiresidenziali; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Oggetto e definizioni 1. Il presente regolamento, in attuazione dell'Art. 35 della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 (Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento concernente l'autorizzazione al funzionamento delle strutture socio-assistenziali a carattere residenziale o semfresidenziale, gestite da soggetti pubblici o privati, inclusi i soggetti che operano a scopo di lucro, detta la disciplina in ordine: a) ai requisiti minimi strutturali, impiantistici ed abitativi delle strutture socio-assistenziali; b) ai requisiti minimi organizzativi delle strutture socio-assistenziali; c) alle procedure per il rilascio e per la revoca dell'autorizzazione al funzionamento delle strutture socio-assistenziali, ponendo con il capo I le norme applicabili alle nuove strutture e con il capo II le norme applicabili alle strutture gia' funzionanti alla data di entrata in vigore del presente regolamento; d) ai criteri e alle modalita' per lo svolgimento delle attivita' di vigilanza e di monitoraggio ai tini della verifica della permanenza, nel corso del tempo, delle condizioni e dei requisiti che hanno dato luogo al rilascio dell'autorizzazione al funzionamento delle strutture sodo-assistenziali; e) alle direttive per l'armonizzazione delle procedure di autorizzazione al funzionamento di strutture adibite sia a finzioni socio-assistenziali sia a funzioni sanitarie e/o socio sanitarie. 2. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) struttura: qualsiasi struttura socio-assistenziale a carattere residenziale o semiresidenziale, gestita dai soggetti come definiti dalla lettera b); b) soggetto gestore: il soggetto pubblico o privato che gestisce la struttura, anche a scopo di lucro, in una o piu' delle aree di intervento previste dall'Art. 2, comma 1, a favore di singoli utenti, di nuclei familiari o di nuclei di convivenza; c) servizio provinciale competente: il servizio della provincia competente in materia di politiche sociali.