(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione Trentino-Alto
                 Adige n. 45 dell'11 novembre 2003)

                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

    Visto  l'Art.  53  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
31 agosto  1972,  n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle
leggi   costituzionali   concernenti   lo  statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto  Adige»,  ai sensi del quale il presidente della giunta
provinciale  emana,  con  proprio  decreto,  i regolamenti deliberati
dalla giunta;
    Visto  l'Art.  54,  comma  1,  punto  2, del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica, secondo il quale alla giunta provinciale
spetta  la  deliberazione  dei regolamenti nelle materie che, secondo
l'ordinamento  vigente,  sono  devolute  alla  potesta' regolamentare
della provincia;
    Visto  l'Art.  35 della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 e
s.m.   recante   «Ordinamento   dei  servizi  socio-assistenziali  in
provincia   di   Trento»,   ai   sensi   del   quale   le   strutture
socio-assistenziali  a  carattere  residenziale  o  semiresidenziale,
anche  se  gestite  da  soggetti che operano a scopo di lucro, devono
essere  in  possesso  di  requisiti  minimi  stabiliti  con  apposito
regolamento  ed  il  loro funzionamento e' subordinato al rilascio di
apposita autorizzazione al funzionamento;
    Vista  la  deliberazione della giunta provinciale n. 2653 di data
17 ottobre 2003, con la quale si approva il regolamento di attuazione
dell'Art.   35   della  legge  provinciale  12 luglio  1991,  n.  14,
concernente   l'autorizzazione   al   funzionamento  delle  strutture
socio-assistenziali residenziali e semiresidenziali;
                              E m a n a
il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                        Oggetto e definizioni
    1.  Il  presente  regolamento,  in  attuazione dell'Art. 35 della
legge  provinciale  12 luglio  1991,  n.  14 (Ordinamento dei servizi
socio-assistenziali    in    provincia    di    Trento    concernente
l'autorizzazione al funzionamento delle strutture socio-assistenziali
a  carattere  residenziale  o  semfresidenziale,  gestite da soggetti
pubblici  o privati, inclusi i soggetti che operano a scopo di lucro,
detta la disciplina in ordine:
      a) ai  requisiti minimi strutturali, impiantistici ed abitativi
delle strutture socio-assistenziali;
      b) ai    requisiti   minimi   organizzativi   delle   strutture
socio-assistenziali;
      c) alle   procedure   per   il   rilascio   e   per  la  revoca
dell'autorizzazione      al     funzionamento     delle     strutture
socio-assistenziali,  ponendo con il capo I le norme applicabili alle
nuove  strutture e con il capo II le norme applicabili alle strutture
gia'  funzionanti  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
regolamento;
      d) ai  criteri  e  alle  modalita'  per  lo  svolgimento  delle
attivita' di vigilanza e di monitoraggio ai tini della verifica della
permanenza, nel corso del tempo, delle condizioni e dei requisiti che
hanno  dato  luogo  al  rilascio dell'autorizzazione al funzionamento
delle strutture sodo-assistenziali;
      e) alle  direttive  per  l'armonizzazione  delle  procedure  di
autorizzazione  al  funzionamento di strutture adibite sia a finzioni
socio-assistenziali sia a funzioni sanitarie e/o socio sanitarie.
    2. Ai fini del presente regolamento si intende per:
      a) struttura:   qualsiasi   struttura   socio-assistenziale   a
carattere  residenziale o semiresidenziale, gestita dai soggetti come
definiti dalla lettera b);
      b) soggetto   gestore:  il  soggetto  pubblico  o  privato  che
gestisce  la  struttura,  anche a scopo di lucro, in una o piu' delle
aree di intervento previste dall'Art. 2, comma 1, a favore di singoli
utenti, di nuclei familiari o di nuclei di convivenza;
      c) servizio provinciale competente: il servizio della provincia
competente in materia di politiche sociali.