Art. 10.
Disposizioni   per   le   strutture   prive   di   autorizzazione  al
                           funzionarnento
    1.  Fermo  restando  quanto  stabilito  per le strutture indicate
dall'Art.  5, comma 7, per le altre strutture gia' operanti alla data
di  entrata  in  vigore  del  presente  regolamento  e  non ancora in
possesso di autorizzazione al funzionamento provvisoria o definitiva,
rilasciata  ai  sensi  dell'Art.  5  del decreto del Presidente della
provincia   27 agosto   2001,   n.   28-79/Leg.,  i  termini  per  la
presentazione  della domanda di autorizzazione al funzionamento della
struttura sono stabiliti con deliberazione della giunta provinciale.
    2.   Le  strutture  che  non  abbiano  inoltrato  la  domanda  di
autorizzazione   al  funzionamento  entro  la  data  fissata  con  la
deliberazione  prevista  dal  comma  1, sono invitate a presentare la
domanda  di  autorizzazione  al  funzionamento  entro sessanta giorni
dall'invito, decorsi i quali, la struttura deve cessare l'attivita'.
    3.   L'autorizzazione   al   funzionamento   della  struttura  e'
rilasciata o negata dal dirigente del servizio provinciale competente
nel  termine  di  duecentosettanta  giorni  dalla presentazione della
domanda;  con  il  medesimo  provvedimento  il dirigente individua la
tipologia  di  servizio  elencata  nel catalogo previsto dall'Art. 2,
comma  2,  entro la quale la struttura e' autorizzata ad operare. Per
la  presentazione  della  domanda e per l'istruttoria della stessa si
applicano le disposizioni previste dall'Art. 5.
    4. Qualora dall'istruttoria risulti la mancanza di uno o piu' dei
requisiti  previsti  dall'Art. 3, comma 1, lettere a), b), c) ed e) e
dall'Art. 4, comma 1, lettere a), b), c) d), e g) il soggetto gestore
puo'  continuare  l'attivita' per il tempo necessario all'attuazione,
da  parte  del  soggetto  gestore,  di  un  programma  di adeguamento
definito  dal  servizio  provinciale  competente, sentito il soggetto
gestore  stesso. Il programma di adeguamento contiene, caso per caso,
le misure idonee, i processi, nonche' il termine per l'esecuzione del
programma.  Ove  si  addivenga  alla  definizione  di un programma di
adeguamento,   il   termine   del   procedimento   per   il  rilascio
dell'autorizzazione  al funzionamento della struttura e' sospeso fino
al completamento dei programma di adeguamento.
    5.  Il  servizio  provinciale competente, avvalendosi anche della
commissione,   provvede   ad   accertare   l'avvenuta   esecuzione  e
completamento  del  programma  di adeguamento previsto al comma 4. In
caso di accertamento favorevole il dirigente del servizio provinciale
competente  rilascia, con propria determinazione, l'autorizzazione al
funzionamento  della  struttura  nell'osservanza  delle  disposizioni
procedurali, in quanto compatibili, stabilite dall'Art. 5, comma 6.
    6.  Qualora  sia  accertata la mancata o incompleta realizzazione
del programma di adeguamento entro il termine stabilito dal programma
medesimo,  il  dirigente  del  servizio  provinciale  competente, con
propria determinazione, diffida il soggetto gestore della struttura a
proseguire l'attivita'.
    7.  A  seguito  del rilascio dell'autorizzazione al funzionamento
della  struttura,  secondo  quanto previsto dal presente articolo, le
strutture sono soggette alle disposizioni degli articoli 6, 7, 8 e 9.