Art. 10. Disposizioni per le strutture prive di autorizzazione al funzionarnento 1. Fermo restando quanto stabilito per le strutture indicate dall'Art. 5, comma 7, per le altre strutture gia' operanti alla data di entrata in vigore del presente regolamento e non ancora in possesso di autorizzazione al funzionamento provvisoria o definitiva, rilasciata ai sensi dell'Art. 5 del decreto del Presidente della provincia 27 agosto 2001, n. 28-79/Leg., i termini per la presentazione della domanda di autorizzazione al funzionamento della struttura sono stabiliti con deliberazione della giunta provinciale. 2. Le strutture che non abbiano inoltrato la domanda di autorizzazione al funzionamento entro la data fissata con la deliberazione prevista dal comma 1, sono invitate a presentare la domanda di autorizzazione al funzionamento entro sessanta giorni dall'invito, decorsi i quali, la struttura deve cessare l'attivita'. 3. L'autorizzazione al funzionamento della struttura e' rilasciata o negata dal dirigente del servizio provinciale competente nel termine di duecentosettanta giorni dalla presentazione della domanda; con il medesimo provvedimento il dirigente individua la tipologia di servizio elencata nel catalogo previsto dall'Art. 2, comma 2, entro la quale la struttura e' autorizzata ad operare. Per la presentazione della domanda e per l'istruttoria della stessa si applicano le disposizioni previste dall'Art. 5. 4. Qualora dall'istruttoria risulti la mancanza di uno o piu' dei requisiti previsti dall'Art. 3, comma 1, lettere a), b), c) ed e) e dall'Art. 4, comma 1, lettere a), b), c) d), e g) il soggetto gestore puo' continuare l'attivita' per il tempo necessario all'attuazione, da parte del soggetto gestore, di un programma di adeguamento definito dal servizio provinciale competente, sentito il soggetto gestore stesso. Il programma di adeguamento contiene, caso per caso, le misure idonee, i processi, nonche' il termine per l'esecuzione del programma. Ove si addivenga alla definizione di un programma di adeguamento, il termine del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento della struttura e' sospeso fino al completamento dei programma di adeguamento. 5. Il servizio provinciale competente, avvalendosi anche della commissione, provvede ad accertare l'avvenuta esecuzione e completamento del programma di adeguamento previsto al comma 4. In caso di accertamento favorevole il dirigente del servizio provinciale competente rilascia, con propria determinazione, l'autorizzazione al funzionamento della struttura nell'osservanza delle disposizioni procedurali, in quanto compatibili, stabilite dall'Art. 5, comma 6. 6. Qualora sia accertata la mancata o incompleta realizzazione del programma di adeguamento entro il termine stabilito dal programma medesimo, il dirigente del servizio provinciale competente, con propria determinazione, diffida il soggetto gestore della struttura a proseguire l'attivita'. 7. A seguito del rilascio dell'autorizzazione al funzionamento della struttura, secondo quanto previsto dal presente articolo, le strutture sono soggette alle disposizioni degli articoli 6, 7, 8 e 9.