Art. 7. Attivita' di vigilanza e monitoraggio delle strutture 1. L'attivita' di vigilanza e monitoraggio delle strutture e' svolta dal servizio provinciale, che si avvale della commissione, secondo le modalita' stabilite dalla giunta provinciale. 2. La vigilanza e' rivolta a verificare: a) l'esistenza e la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dagli articoli 3, comma 1, e 4, comma 1, in base ai quali e' stata rilasciata l'autorizzazione al funzionamento della struttura; b) l'avvenuto adeguamento della struttura alle norme entrate in vigore successivamente alla data di rilascio dell'autorizzazione al funzionamento della struttura medesima. 3. Il monitoraggio e' volto a verificare il regolare funzionamento complessivo della struttura, anche in ordine all'attuazione delle priorita' di intervento definite nei documenti programmatici di politica sociale. 4. Il soggetto gestore e' tenuto a collaborare con il servizio provinciale competente ai fini di un proficuo svolgimento delle attivita' di vigilanza e monitoraggio.