Art. 7.
        Attivita' di vigilanza e monitoraggio delle strutture
    1.  L'attivita'  di  vigilanza  e monitoraggio delle strutture e'
svolta  dal  servizio  provinciale,  che si avvale della commissione,
secondo le modalita' stabilite dalla giunta provinciale.
    2. La vigilanza e' rivolta a verificare:
      a) l'esistenza  e  la  permanenza  del  possesso  dei requisiti
minimi  previsti  dagli articoli 3, comma 1, e 4, comma 1, in base ai
quali  e'  stata  rilasciata  l'autorizzazione al funzionamento della
struttura;
      b) l'avvenuto adeguamento della struttura alle norme entrate in
vigore  successivamente  alla data di rilascio dell'autorizzazione al
funzionamento della struttura medesima.
    3.   Il   monitoraggio   e'   volto   a  verificare  il  regolare
funzionamento   complessivo   della   struttura,   anche   in  ordine
all'attuazione  delle  priorita' di intervento definite nei documenti
programmatici di politica sociale.
    4.  Il  soggetto  gestore e' tenuto a collaborare con il servizio
provinciale  competente  ai  fini  di  un  proficuo svolgimento delle
attivita' di vigilanza e monitoraggio.