(Pubblicata  nel  suppl.  straord. n. 6 al Bollettino ufficiale della
             Regione Calabria n. 3 del 16 febbraio 2004)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1.  La  Regione  Calabria  individua  i  prodotti a base di latte
storicamente   riconosciuti   oppure   fabbricati  con  metodiche  di
lavorazione,  conservazione  e stagionatura che risultano consolidate
nel  tempo.  A  tal fine la Regione accerta che le suddette metodiche
siano  praticate sul proprio territorio in maniera omogenea e secondo
regole tradizionali e protratte nel tempo per un periodo comunque non
inferiore ai 25 anni.