Art. 2. Prodotti individuati 1. I prodotti a base di latte individuati e riportati nei trentacinque allegati elenchi, che fanno parte integrante della presente legge, sono riconosciuti prodotti storici fabbricati a partire da latte crudo prodotto rigorosamente sul territorio regionale, con attrezzature e metodologie tradizionali, nonche' stagionati in locali particolari.