Art. 2.
                        Prodotti individuati
    1.  I  prodotti  a  base  di  latte  individuati  e riportati nei
trentacinque  allegati  elenchi,  che  fanno  parte  integrante della
presente  legge,  sono  riconosciuti  prodotti  storici  fabbricati a
partire   da   latte  crudo  prodotto  rigorosamente  sul  territorio
regionale,  con  attrezzature  e  metodologie  tradizionali,  nonche'
stagionati in locali particolari.