Art. 4.
                     Registrazione delle aziende
    1.  Tutte  le  aziende,  anche individuali, di prodotti a base di
latte  riconosciuti  storici  e/o tradizionalmente fabbricati possono
vendere detti prodotti sul mercato nazionale. Esse devono possedere i
requisiti  previsti  dal  decreto  del Presidente della Repubblica n.
327/1980  ed  essere  incluse  in  apposito  registro in possesso del
servizio  veterinario  dell'azienda  sanitaria  locale competente per
territorio.
    2.  Qualora  le  aziende siano anche produttrici di latte, devono
essere registrate a norma di quanto previsto dall'Art. 11 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 54/1997.