Art. 4. Registrazione delle aziende 1. Tutte le aziende, anche individuali, di prodotti a base di latte riconosciuti storici e/o tradizionalmente fabbricati possono vendere detti prodotti sul mercato nazionale. Esse devono possedere i requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 327/1980 ed essere incluse in apposito registro in possesso del servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio. 2. Qualora le aziende siano anche produttrici di latte, devono essere registrate a norma di quanto previsto dall'Art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 54/1997.